Sentenza n. 516/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento del decreto di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio prot. n. 1447 del 20/02/2024 nonché delle comunicazioni prot. n. 001"0001560-GEN/2024, pratiche nn. 84 e 86 con le quali è stata disposta l'occupazione di urgenza preordinata all'espropriazione, nonché determinata l'indennità provvisoria di occupazione per i terreni siti nel Comune di Menfi (AG) identificati al Catasto Terreni di Comune di Menfi (AG) al Foglio 16, p.lle 33, 36, 37, 112, 132 e Foglio 17, p.lla 168, finalizzati all'esecuzione dei lavori “Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud-occidentale adduzione da Montescuro ovest per Mazara, Petrosino, Marsala" _ PNRR - M2C4 - I4.l-A2-53- C21B210128200021”; nonché, ove occorra, dei verbali di immissione in possesso del 9 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, comunicazioni di determinazione dell'indennità provvisoria di occupazione, verbali di immissione in possesso e determina conclusiva della conferenza di servizi recante apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di un'opera di potenziamento del sistema idrico
Esito
Favorevole al resistente (gestore idrico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola proprietaria dei terreni siti nel Comune di Menfi ha impugnato gli atti della procedura espropriativa e di occupazione d'urgenza finalizzata alla realizzazione di un impianto di adduzione idrica nell'ambito di un intervento PNRR. Siciliacque ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, sostenendo che gli atti incidono direttamente sulle modalità di approvvigionamento e di uso delle acque pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933, spettano alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche le impugnazioni contro i provvedimenti amministrativi definitivi in materia di acque pubbliche, inclusi gli atti che, incidendo sulla realizzazione di opere idrauliche, disciplinano in concreto le modalità di uso delle acque. Tale giurisdizione comprende anche gli atti delle procedure espropriative relativi ai beni necessari alla realizzazione di opere idrauliche, quando sussista un'incidenza immediata e diretta sul regime o sull'utilizzazione delle acque pubbliche. Nel caso concreto, gli atti impugnati riguardavano la realizzazione di un impianto di adduzione destinato al potenziamento del sistema idrico regionale e ricadevano pertanto nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche. È stata disposta la translatio iudicii ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con possibilità di riassunzione davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
Appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche
La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche comprende i provvedimenti che incidono direttamente sulla realizzazione di opere idrauliche e sulle modalità di uso delle acque pubbliche, inclusi gli atti espropriativi relativi ai beni necessari alla realizzazione delle opere.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia non pregiudica le competenze giurisdizionali del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
art. 26 c.p.a.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente deve rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ricomprende le impugnazioni contro provvedimenti amministrativi che incidono direttamente sulla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche relative ad acque pubbliche e che concorrono concretamente a disciplinarne le modalità d'uso.
- Sono attratte alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche anche le controversie relative a procedure espropriative o di occupazione d'urgenza, quando gli atti riguardano l'acquisizione dei beni necessari alla realizzazione di opere idrauliche e presentano un'interferenza immediata e diretta con l'uso delle acque pubbliche.
- La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste anche quando i provvedimenti siano stati adottati da amministrazioni o soggetti non specificamente preposti alla cura delle acque pubbliche, purché gli atti interferiscano concretamente con le determinazioni che regolano la realizzazione delle opere o l'utilizzazione delle acque.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la parte può riassumere il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
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