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Sentenza

Sentenza del 19/09/2018 n. 469 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Detrazione - Esternalizzazione servizi alberghieri - Interposizione - Soggetto emittente fatture - Omesso versamento - Ingiusto profitto - Abuso del di diritto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La D. G. srl contestava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la detrazione di IVA per euro 206.137,00 relativa a fatture emesse dalla S. T. srl, alla quale erano stati esternalizzati servizi di gestione alberghiera. La ricorrente deduceva, inoltre, la mancata verbalizzazione delle attività svolte in occasione del deposito della documentazione e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Nel merito negava l'esistenza di rapporti di dipendenza economica, legami personali e altri elementi idonei a dimostrare un abuso del diritto. L'Ufficio sosteneva invece che la S. T. srl fosse stata utilizzata come soggetto interposto: emetteva sistematicamente fatture con IVA, non versava l'imposta per più anni e consentiva alla D. G. di detrarla, generando un indebito vantaggio fiscale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo il disconoscimento della detrazione IVA. Le eccezioni procedurali sono state respinte perché risultava effettuato un mero deposito documentale, senza richiesta di interlocuzione o riserve da parte della contribuente, e perché l'accertamento era stato svolto a tavolino. Quanto al merito, il Collegio ha ritenuto provata, sulla base dell'insieme degli elementi oggettivi, l'interposizione illecita e l'abuso del diritto, in quanto la struttura negoziale consentiva alla contribuente di detrarre IVA formalmente fatturata ma sistematicamente non versata dalla società emittente. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • Art. 51 del D.P.R. 633/1972

    La mancata verbalizzazione non determina l'illegittimità dell'accertamento quando l'attività svolta consiste nel semplice deposito di documenti, adeguatamente attestato dal protocollo dell'Ufficio, senza ulteriori attività istruttorie o richieste di interlocuzione.

  • Art. 12 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Per gli accertamenti svolti a tavolino, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera, secondo i principi richiamati dalla sentenza, per i tributi armonizzati come l'IVA. Tuttavia, la sua violazione può comportare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere; una contestazione generica o meramente pretestuosa non è sufficiente.

  • Art. 32 del D.P.R. 600/1973

    L'invito dell'Amministrazione a fornire chiarimenti e documentazione può costituire occasione di interlocuzione istruttoria. Se il contribuente si limita a produrre documenti senza formulare osservazioni o richieste di confronto, non può successivamente sostenere, in termini generici, di essere stato privato del contraddittorio.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 24199 del 29 novembre 2016

    In ambito di indagini cd. "a tavolino" ... per tributi "armonizzati", l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione tuttavia comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa.

    La sentenza applica il principio secondo cui, in materia IVA, il contraddittorio deve essere effettivo e la sua omissione è rilevante solo se il contribuente dimostra il concreto pregiudizio difensivo.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, sentenza 21 febbraio 2006, n. 255

    Il soggetto passivo ha diritto a minimizzare il carico fiscale corrispondente alle proprie operazioni, a condizione di non realizzare fattispecie qualificabili come abuso del diritto. L'abuso del diritto sussiste quando, sulla base di un insieme di elementi oggettivi, sia possibile ricavare che, nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste dalla legge, il soggetto ottiene un vantaggio fiscale, la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da queste stesse disposizioni.

    La detrazione IVA può essere negata quando, pur in presenza di fatture e operazioni formalmente regolari, l'insieme degli elementi dimostra che la struttura è stata utilizzata per ottenere un vantaggio fiscale contrario alla finalità della disciplina IVA.

Massime di principio

  • L'esternalizzazione di servizi tra società collegate non è di per sé illecita, ma può diventare abuso del diritto o interposizione quando il soggetto emittente delle fatture è privo di effettiva autonomia economica, non versa sistematicamente l'IVA e opera in coordinamento con il committente.
  • La detrazione dell'IVA richiede non solo l'esistenza formale della fattura, ma anche la sostanza economica dell'operazione e l'assenza di consapevole partecipazione a una frode o a un meccanismo abusivo.
  • Per dimostrare l'abuso, l'Amministrazione può valorizzare un insieme di indizi: rapporti societari o familiari, dipendenza economica, scarsa capitalizzazione, modalità anomale di pagamento, compensazioni atipiche, mancato versamento reiterato dell'IVA e assenza di una credibile logica imprenditoriale.
  • Negli accertamenti documentali svolti a tavolino, il contribuente che invochi la violazione del contraddittorio deve indicare concretamente quali argomenti o documenti avrebbe potuto presentare e in che modo avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
  • Il semplice deposito della documentazione richiesta, senza osservazioni, riserve o richiesta di confronto, può essere considerato insufficiente per dimostrare l'effettiva lesione del diritto di difesa.
  • La difficoltà di recuperare l'IVA eventualmente detraibile o a credito dal soggetto che non l'ha versata non giustifica la detrazione del committente quando il rapporto complessivo è connotato da condotte fiscalmente illegittime.

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