Sentenza del 19/09/2018 n. 179 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato due avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, ritenendo non rispettato l'obbligo di trasferire la residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto. Il mancato trasferimento era dipeso dalla necessità di eseguire lavori strutturali straordinari, emersi dopo l'inizio della ristrutturazione, tra cui il consolidamento delle fondazioni e il rifacimento delle murature portanti. I contribuenti hanno sostenuto che tali circostanze integrassero una causa di forza maggiore, oggettiva, imprevedibile e non imputabile, tale da impedire l'ottenimento tempestivo dell'abitabilità e quindi della residenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dei contribuenti e riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che i lavori strutturali non fossero prevedibili né preventivabili e non fossero imputabili agli acquirenti. Poiché l'immobile ha ottenuto il certificato di collaudo e l'agibilità solo il 14 marzo 2012, è stata riconosciuta la sussistenza della forza maggiore che impediva la decadenza dall'agevolazione prima casa. Gli avvisi di liquidazione sono stati annullati. Le spese di lite di entrambi i gradi sono state integralmente compensate tra le parti per il contrasto giurisprudenziale esistente.
Norme richiamate
Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa
Obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto
Il mancato trasferimento della residenza entro il termine ordinario comporta la decadenza dai benefici fiscali, salvo che il contribuente dimostri l'esistenza di una causa di forza maggiore.
Cassazione, ordinanza n. 6076 del 9 marzo 2017
La forza maggiore consiste in un impedimento oggettivo caratterizzato da non imputabilità al contribuente, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento
La decadenza dall'agevolazione prima casa è esclusa quando il mancato trasferimento della residenza dipende da un evento oggettivo, non prevedibile né evitabile e non imputabile, neppure per colpa, al contribuente.
Cassazione, sentenza n. 8351 del 2016
La deliberazione condominiale di lavori straordinari che rendano di fatto impossibile l'uso dell'immobile può integrare causa di forza maggiore
L'impossibilità concreta di utilizzare l'immobile, quando deriva da lavori straordinari urgenti e non imputabili al contribuente, può giustificare il mancato rispetto del termine per il trasferimento della residenza.
Cassazione, Sezione VI, n. 864 del 2016
La pronuncia è richiamata come orientamento giurisprudenziale contrario, elemento che ha contribuito alla compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il termine di 18 mesi per trasferire la residenza ai fini dell'agevolazione prima casa non opera in modo assoluto quando il contribuente dimostra una causa di forza maggiore.
- La forza maggiore richiede la prova congiunta di non imputabilità, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento; non è sufficiente una semplice difficoltà organizzativa o economica.
- Problemi strutturali gravi emersi solo durante i lavori, non prevedibili al momento dell'acquisto e tali da impedire l'abitabilità dell'immobile, possono escludere la decadenza dal beneficio.
- È essenziale documentare tempestivamente la situazione mediante permessi edilizi, relazioni del direttore dei lavori, documentazione tecnica, certificati di collaudo e prova della data di ottenimento dell'agibilità.
- L'avvio tempestivo dei lavori e l'assenza di inerzia del contribuente rafforzano la dimostrazione che il ritardo nel trasferimento della residenza non sia imputabile a sua colpa.
- La valutazione della forza maggiore è concreta e dipende dalle circostanze del singolo caso; la sola esistenza di lavori di ristrutturazione ordinaria, prevedibili o programmati, normalmente non è sufficiente.
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