Sentenza del 19/09/2018 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avviso di accertamento - Imposta pubblicitaria - Presupposto dell'imposta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell’amministrazione è stata ritenuta fondata: l’imposta è dovuta anche quando l’impianto non contiene concretamente messaggi pubblicitari. Il presupposto dell’imposizione è infatti la disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, non l’effettiva diffusione di un messaggio. Ottenuta l’autorizzazione amministrativa all’esposizione del mezzo, la tassazione si applica indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la debenza dell’imposta sulla pubblicità per un impianto autorizzato, ma al momento non contenente messaggi pubblicitari. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l’imposta non fosse dovuta in assenza di un utilizzo effettivo del mezzo per la diffusione di messaggi.
Norme richiamate
Art. 7 del D.Lgs. 507/1993
La norma è interpretata nel senso che l’imposta sulla pubblicità può essere applicata in relazione alla disponibilità di un impianto autorizzato e destinato alla diffusione pubblicitaria, anche se il mezzo non è concretamente utilizzato o non reca messaggi pubblicitari.
D.Lgs. 507/1993
La disciplina dell’imposta sulla pubblicità individua il presupposto del tributo nella disponibilità di mezzi pubblicitari potenzialmente utilizzabili, collegata all’autorizzazione amministrativa, e non necessariamente nella presenza attuale di un messaggio.
Massime di principio
- Per l’imposta sulla pubblicità, l’effettiva esposizione di un messaggio non è sempre necessaria: può essere sufficiente la disponibilità di un impianto destinato all’uso pubblicitario.
- L’autorizzazione amministrativa all’installazione o all’esposizione del mezzo costituisce un elemento rilevante per l’applicazione del tributo.
- Un impianto vuoto, inutilizzato o temporaneamente privo di messaggi può restare soggetto all’imposta se mantiene la propria destinazione pubblicitaria.
- Per evitare la tassazione, non è normalmente sufficiente non utilizzare di fatto il mezzo; occorre verificare se siano state formalmente rimosse, revocate o cessate l’autorizzazione e la disponibilità dell’impianto secondo la disciplina applicabile.
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