Sentenza del 19/09/2018 n. 1003 - Comm. Trib. Prov. Genova
Liti da riscossione - avviso di intimazione - obbligo di motivazione - esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi - necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di intimazione relativo all'anno d'imposta 2009 e all'avviso di accertamento n. TL3024105824/2014, contestando: l'indicazione dell'IVA anziché dell'Imposta sugli Intrattenimenti (ISI); l'illegittimità e l'insufficiente motivazione degli interessi richiesti; la legittimità degli oneri di riscossione previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 112/1999; e la validità della precedente notifica dell'avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'intimazione e l'inammissibilità delle contestazioni relative al merito dell'accertamento ormai definitivo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. La Commissione ha ritenuto non decisiva l'indicazione della voce "IVA", poiché il contribuente era comunque in grado di comprendere che l'intimazione riguardava l'ISI. Ha inoltre escluso di poter riesaminare la validità dell'avviso di accertamento, già oggetto di una sentenza definitiva. È stata invece dichiarata illegittima la richiesta degli interessi, perché l'atto riportava genericamente la voce "interessi" senza spiegare il criterio di calcolo, impedendo al contribuente di verificare la correttezza della somma richiesta senza eseguire complessi calcoli. L'eccezione di incostituzionalità sull'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 è stata ritenuta priva di attualità, poiché gli oneri non risultavano richiesti. Le spese sono state compensate per due terzi e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare il restante terzo, liquidato in 700 euro, oltre 40 euro di contributo unificato e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 17 del D.Lgs. 112/1999
Agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione, commisurati ai costi per il funzionamento del servizio
La questione di legittimità costituzionale non è stata esaminata nel merito, perché gli oneri di riscossione e di esecuzione non risultavano concretamente richiesti e quindi mancava un pregiudizio attuale.
Art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992
È stato richiamato dall'Ufficio per sostenere l'inammissibilità delle contestazioni relative al merito della pretesa tributaria, ormai definita con riferimento all'avviso di accertamento presupposto.
Massime di principio
- Un avviso di intimazione deve indicare in modo comprensibile non solo l'importo degli interessi, ma anche il criterio di calcolo applicato, consentendo al contribuente di verificarne la correttezza senza dover ricostruire autonomamente dati e formule complesse.
- La motivazione dell'atto può risultare sufficiente anche in presenza di un errore formale nella denominazione del tributo, se dal complesso degli elementi dell'atto e dagli atti precedenti il contribuente è comunque in grado di identificare con certezza la pretesa.
- Nel giudizio contro un atto della riscossione non è normalmente possibile rimettere in discussione il merito dell'accertamento presupposto quando questo sia stato regolarmente notificato e sia divenuto definitivo.
- Le questioni di legittimità costituzionale richiedono un pregiudizio concreto e attuale; non sono esaminabili quando la disposizione contestata non abbia ancora prodotto un effetto lesivo nei confronti del contribuente.
- L'annullamento della voce relativa agli interessi non comporta necessariamente l'annullamento dell'intera intimazione, se il debito tributario principale è autonomamente determinato e correttamente riferibile all'accertamento definitivo.
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