Sentenza del 19/09/2018 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Tributi locali - Invito al pagamento - Natura del contenzioso tributario - Atti impugnabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la natura impugnatoria del processo tributario e la possibilità di contestare un invito al pagamento relativo a tributi locali. Il principio affermato è che il giudice tributario non può essere adito con una mera azione di accertamento diretta a ottenere una pronuncia sull’esistenza o inesistenza di obblighi di fare o non fare. Tuttavia, può essere impugnato anche un atto non espressamente compreso nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 quando esso contiene una pretesa tributaria precisa, concreta e circostanziata.
La decisione
Il testo non riporta lo svolgimento completo del giudizio né il dispositivo formale della sentenza. Dalla massima emerge, tuttavia, che l’invito al pagamento può essere sottoposto al giudice tributario se manifesta una specifica pretesa tributaria, anche se non rientra formalmente nell’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Restano escluse le domande meramente dichiarative prive di contestazione di uno specifico atto impositivo.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’elenco degli atti impugnabili non deve essere interpretato in modo rigidamente formale: anche atti non espressamente previsti possono essere impugnati quando esprimono una pretesa tributaria concreta, precisa e attuale.
Massime di principio
- Il processo tributario ha natura prevalentemente impugnatoria: occorre contestare uno specifico atto o una pretesa tributaria concreta, non chiedere soltanto una pronuncia astratta sull’esistenza di un obbligo.
- Un atto denominato invito al pagamento può essere impugnabile se rende chiari il tributo richiesto, l’importo, il soggetto obbligato e la ragione della pretesa.
- La mancata inclusione formale dell’atto nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 non esclude necessariamente la tutela giudiziaria, se l’atto produce effetti lesivi immediati.
- Per valutare la tempestività del ricorso, occorre individuare il momento in cui l’atto è stato notificato o comunque portato legalmente a conoscenza del contribuente.
- Un atto meramente informativo o preparatorio, privo di una pretesa tributaria determinata e attuale, normalmente non è autonomamente impugnabile.
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