Sentenza n. 11645/2026 - Roma, Sezione 2
per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore del ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento asseritamente serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad sulla fissazione dell'appuntamento e sulla trattazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio, chiedendo che fosse ordinato all'Ambasciata d'Italia in Islamabad di fissare un appuntamento per il deposito della domanda di visto per motivi di studio e, successivamente, di lavorare e concludere la relativa procedura. Quanto alla fissazione dell'appuntamento, l'Amministrazione ha dimostrato che esso era stato fissato nelle more del giudizio. Quanto alla conclusione del procedimento di rilascio del visto, il ricorso è stato proposto prima del deposito della domanda, che è avvenuto soltanto in occasione dell'appuntamento fissato durante il processo; di conseguenza, al momento della proposizione del ricorso non era ancora iniziato, né era decorso, il termine per la conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda relativa alla fissazione dell'appuntamento, poiché l'appuntamento era stato fissato dall'Amministrazione nelle more del giudizio. Ha dichiarato inammissibile la domanda diretta a ottenere la conclusione del procedimento di rilascio del visto, rilevando che l'art. 31, comma 1, c.p.a. consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere soltanto dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento, mentre, al momento del deposito del ricorso, la domanda di visto non era stata ancora presentata e il relativo termine non era quindi decorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 31, comma 1, c.p.a.
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge
L'azione avverso il silenzio è proponibile per accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere solo dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento, salvo gli altri casi previsti dalla legge.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione della controversia, senza ulteriore specificazione nel testo.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento, senza ulteriore specificazione nel testo.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.p.a. è inammissibile se, al momento della proposizione del ricorso, non è ancora stata presentata l'istanza amministrativa e, pertanto, non è ancora decorso il termine per la conclusione del procedimento.
- La domanda diretta a ottenere la fissazione di un appuntamento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l'amministrazione provvede a fissarlo nelle more del giudizio.
- L'azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per ottenere la conclusione di un procedimento non ancora validamente avviato o il cui termine di definizione non sia ancora scaduto.
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