Cassazione Civile, Ordinanza n. 10970/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di lavori portuali avente ad oggetto la resecazione di una banchina nel porto e il salpamento dei materiali di risulta. Il giudizio di merito si era chiuso con la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice, con conseguente regolazione delle riserve, della penale per ritardo e del danno da riassegnazione dell’appalto. L’impresa appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che aveva confermato la risoluzione a suo carico e respinto le sue doglianze. I primi cinque motivi denunciavano: violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto provato il suo inadempimento senza corretta valutazione delle prove e, di fatto, usando l’infondatezza delle sue pretese come prova della fondatezza di quelle avversarie; violazione della disciplina degli appalti pubblici (l. n. 109/1994 e d.P.R. n. 554/1999) per non avere considerato che la stazione appaltante avrebbe dovuto predisporre una variante progettuale in presenza di maggiori oneri; vizio di motivazione per irriducibile contraddittorietà, poiché la Corte aveva attribuito all’impresa la scelta dei mezzi esecutivi pur avendo dato atto che restava una minima parte dei lavori e che non era stata adottata alcuna variante; violazione dell’art. 133 d.P.R. n. 554/1999, sostenendo che i lavori erano stati sospesi su iniziativa della committenza e mai ripresi; violazione dell’art. 1655 c.c., perché la decisione avrebbe trasformato l’appalto in un rapporto aleatorio imponendo all’impresa di riprendere i lavori con qualsiasi mezzo e costo. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi cinque motivi: ha osservato che, in presenza di reciproche contestazioni di inadempimento, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa delle rispettive condotte, considerando gravità, causalità e incidenza sulla funzione del contratto; nel caso concreto la Corte d’appello non aveva considerato una circostanza decisiva, e cioè che la demolizione della banchina era divenuta impossibile per la presenza di materiali e strutture non previsti nel progetto, circostanza che aveva inciso sulla sospensione dei lavori. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, per nuovo esame delle reciproche inadempienze e per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi cinque motivi di ricorso, ha dichiarato assorbiti i restanti e ha cassato la sentenza d’appello nei limiti dei motivi accolti, rinviando alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione. La decisione è stata fondata sulla mancata corretta comparazione degli inadempimenti contrapposti nell’appalto e sulla mancata considerazione di un fatto potenzialmente decisivo, relativo alle difficoltà tecniche non previste che avevano inciso sull’esecuzione dei lavori. La causa è stata rinviata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
È richiamato per censurare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte osserva che il giudice non può confondere la mancata prova della domanda di una parte con la prova della domanda avversaria.
art. 1655 c.c.
L’appalto non può essere trasformato in un rapporto aleatorio imponendo all’appaltatore di proseguire i lavori a qualsiasi costo e con qualsiasi mezzo.
art. 30, comma 1, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
La causa di forza maggiore che giustifica la sospensione dei lavori deve essere temporanea; se perdura, si torna alla disciplina generale dell’inadempimento con i rimedi ordinari.
artt. 16 e 25 L. 11 febbraio 1994, n. 109
Richiamati dal ricorrente per sostenere che, in presenza di maggiori oneri dell’intervento, la committenza avrebbe dovuto predisporre una perizia di variante.
artt. 35 e 134 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Richiamati dal ricorrente per sostenere la necessità di una variante tecnica e finanziaria e per contestare l’addebito di inadempimento all’appaltatore.
art. 133 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Richiamato per sostenere che la sospensione dei lavori e la mancata ripresa non potevano essere imputate all’appaltatrice.
Massime di principio
- Quando in un appalto ciascuna parte addebita all’altra un inadempimento, il giudice deve svolgere una valutazione comparativa delle rispettive condotte, verificando quale sia la violazione più grave in termini di causalità, proporzione e incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto.
- La domanda di risoluzione non può essere accolta senza considerare i fatti decisivi allegati e risultanti in causa che possano spiegare l’inadempimento, specie quando l’esecuzione dell’opera sia divenuta difficoltosa o impossibile per elementi non previsti nel progetto.
- In presenza di sospensione dei lavori dovuta a una causa impeditiva, occorre distinguere tra sospensione temporanea e protrarsi oltre un termine ragionevole: solo nel primo caso può operare il regime speciale, mentre nel secondo si applica la disciplina ordinaria dell’inadempimento.
- L’onere della prova non consente di ritenere provata la responsabilità di una parte solo perché l’altra non ha dimostrato la propria domanda; il giudice deve verificare positivamente i fatti costitutivi della pretesa accolta.
- Nel contratto di appalto l’appaltatore può assumere la scelta dei mezzi esecutivi, ma ciò non giustifica l’attribuzione automatica a suo carico delle conseguenze di impedimenti tecnici non previsti o imputabili alla progettazione o alla committenza.
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