Cassazione Civile, Ordinanza n. 36364/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore)
La controversia
Nel procedimento fallimentare il tribunale aveva liquidato il compenso complessivo spettante ai curatori succedutisi nel tempo e aveva attribuito all’ex curatore una quota pari al 25% del totale, anche valorizzando la sua condotta processuale, in particolare l’omessa comparizione all’udienza fissata per l’approvazione del rendiconto. L’ex curatore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 39 l.fall. in relazione al principio del contraddittorio, assumendo che il compenso gli fosse stato liquidato senza sua partecipazione al procedimento camerale e senza neppure invitarlo a depositare l’istanza di liquidazione; 2) omessa motivazione e vizio di motivazione, perché il tribunale non avrebbe considerato che la data dell’udienza per l’approvazione del rendiconto non gli era mai stata comunicata; 3) ulteriore violazione dell’art. 39 l.fall. e motivazione apparente, per avere il collegio determinato la sua quota nel 25% nonostante egli avesse curato gran parte della liquidazione dell’attivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha affermato che, quando si procede alla determinazione complessiva del compenso del curatore e al riparto tra più curatori succedutisi nella funzione, tutti i soggetti che hanno rivestito tale qualità devono partecipare al procedimento camerale ex art. 39 l.fall., perché la situazione sostanziale è unitaria e il riparto incide sulla frazione spettante a ciascuno. Poiché nel caso concreto l’ex curatore non aveva avuto notizia del procedimento e non aveva presentato istanza di liquidazione, il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Benevento in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 l.fall.
La liquidazione del compenso del curatore e il successivo riparto tra curatori succedutisi richiedono il rispetto del contraddittorio di tutti i soggetti interessati nel procedimento camerale.
artt. 102 e 737 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della necessità del contraddittorio e della partecipazione necessaria nel procedimento camerale.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati a fondamento delle garanzie difensive e del principio del giusto processo.
artt. 1 e 2 del d.m. 25 gennaio 2012, n. 30
Richiamati in relazione ai criteri di liquidazione del compenso del curatore fallimentare.
art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione dedotto sul fatto storico della mancata comunicazione dell'udienza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.
Massime di principio
- Quando il giudice deve determinare in modo unitario il compenso complessivo spettante a più curatori succedutisi nella medesima procedura, tutti i curatori interessati devono essere chiamati a partecipare al procedimento camerale, perché il riparto incide direttamente sulla quota di ciascuno.
- La liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve avvenire nel rispetto del contraddittorio; la mancata instaurazione del contraddittorio tra tutti i soggetti titolari di un possibile diritto alla quota determina la cassazione del provvedimento.
- Se il primo motivo di ricorso, fondato sulla violazione del contraddittorio nel procedimento di liquidazione, è accolto, restano assorbite le ulteriori censure relative alla motivazione e alla quantificazione della quota.
- Nel procedimento di riparto del compenso tra curatori succedutisi, non è sufficiente la sola istanza del curatore in carica: la posizione di tutti gli ex curatori deve essere considerata e rispettata processualmente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36056/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36057/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36058/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36061/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36062/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36064/2021 del 23/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →