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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19848/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Le società avevano impugnato avvisi di accertamento catastale relativi a una centrale geotermica sita nel Comune di Monterotondo Marittimo, contestando la rettifica della rendita proposta con Docfa 2010. In particolare sostenevano che dalla maggiore valorizzazione operata dall’Ufficio dovessero essere esclusi vapordotti, alternatori, trasformatori e pozzi geotermici, e che fossero illegittimi i criteri utilizzati per stimare tali componenti ai fini della rendita complessiva. Dopo il rigetto in primo grado e un appello parzialmente accolto dalla CTR Toscana, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 31190/2023, aveva accolto il ricorso principale dell’Agenzia, rigettato quello incidentale delle società e deciso nel merito rigettando l’originario ricorso. Con il ricorso per revocazione le società hanno dedotto un errore di fatto revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., lamentando che la Corte avesse omesso di percepire che alcune questioni, riguardanti la sovrastima dei costi dei pozzi geotermici, il deprezzamento per vetustà e l’infondatezza nel merito della rendita attribuita ai pozzi, erano rimaste assorbite in appello e avrebbero dovuto essere riesaminate dal giudice di rinvio, non potendo essere definitivamente precluse dalla decisione di merito adottata in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo sussistente l’errore di fatto nella precedente ordinanza n. 31190/2023. Ha quindi revocato tale ordinanza limitatamente alla statuizione con cui, dopo la cassazione della sentenza impugnata, aveva deciso nel merito rigettando l’originario ricorso delle società. La Corte ha cassato la sentenza di merito in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché esamini gli ulteriori motivi di ricorso rimasti assorbiti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il fondamento del ricorso per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione; viene richiamato insieme all’art. 395, n. 4, c.p.c. per dedurre l’errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio consiste in una falsa percezione dei fatti di causa, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, decisiva e non attinente a valutazioni o interpretazioni del giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato dalle ricorrenti per sostenere che la precedente ordinanza avrebbe omesso di esaminare questioni e documenti rilevanti, ma la Corte concentra la decisione sulla configurabilità dell’errore di fatto revocatorio.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È menzionato dalle ricorrenti nella prospettazione del vizio della precedente decisione, in relazione all’omesso esame di questioni asseritamente decisive.

  • art. 384 c.p.c.

    Viene richiamato per ricordare che nella precedente ordinanza la Corte aveva deciso nel merito dopo la cassazione, ma proprio tale scelta viene poi revocata perché fondata su un errore di percezione delle questioni assorbite.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la Corte abbia supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto risultante in modo incontrovertibile dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti e l’errore sia immediatamente percepibile dal confronto tra decisione e atti.
  • L’errore di fatto revocatorio non può investire l’attività interpretativa o valutativa del giudice, ma solo una svista materiale o percettiva su un dato processuale decisivo.
  • Le questioni rimaste assorbite dal giudice di merito non sono coperte da soccombenza e possono essere riproposte nel giudizio di rinvio; la loro mancata trattazione può integrare errore revocatorio se la Corte di cassazione le considera, erroneamente, già definite o comunque non più esaminabili.
  • Quando la cassazione decide nel merito dopo aver annullato la sentenza impugnata, deve tener conto dell’eventuale permanenza di questioni assorbite che richiedono ulteriore esame in sede di rinvio; in difetto, la decisione può essere revocata per errore di fatto.
  • La consulenza/perizia di parte resta una mera allegazione difensiva di carattere tecnico e non ha autonomo valore probatorio, ma ciò non esime il giudice dal confrontarsi con i motivi e con i documenti effettivamente rilevanti nel perimetro delle questioni devolute.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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