Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3176/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fagone impugnava l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP di Verona che aveva respinto la revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere a suo carico. I reati contestati erano associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio aggravato dalla transnazionalità. In Cassazione il difensore deduceva: (i) incompetenza del giudice (art. 16 c.p.p.), sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale di Caltagirone per la sede legale della società coinvolta; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alla mancata autonoma valutazione dei gravi indizi e del contributo del ricorrente all'associazione (art. 275 c.p.p.); (iii) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alle esigenze cautelari, contestando la mancata valutazione del tempo trascorso e dell'attualità/concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo generico e apodittico e non avessero superato la soglia di ammissibilità: sull'incompetenza il ricorso non ha confutato le argomentazioni del provvedimento che motivava la competenza di Verona in ragione della gravità e della rilevanza dell'episodio di autoriciclaggio; sulle censure relative alla gravità indiziaria e alla motivazione è stata rimarcata la genericità e la mancata specifica contestazione delle argomentazioni del Tribunale; quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva valutato la sussistenza del pericolo di reiterazione sulla base della professionalità e capacità organizzativa dimostrate dall'indagato e di prove intercettate che indicavano l'intenzione di proseguire l'attività illecita; il tempo trascorso non è risultato idoneo a mutare le esigenze cautelari in sede di appello. Conseguentemente la Corte, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha disposto la trasmissione di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Rilevanza della competenza territoriale: la Corte ha ritenuto che l'odierna doglianza non avesse confutato le ragioni che individuavano la competenza del tribunale di Verona, per cui l'eccezione di incompetenza risultava formulata in modo apodittico e inammissibile.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regole sulla motivazione degli atti impugnati: la Corte ha ritenuto che il ricorso non contestasse specificamente la motivazione del Tribunale e che le censure fossero generiche, quindi inidonee a superare la soglia di ammissibilità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Principi relativi ai motivi della decisione di secondo grado: invocati dal ricorrente in relazione alle esigenze cautelari, ma considerati manifestamente infondati perché il Tribunale aveva valutato adeguatamente il pericolo di reiterazione.

  • art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La valutazione del 'tempo silente' spetta al giudice che dispone la misura cautelare originaria; non è elemento autonomo richiesto nella fase di revoca/sostituzione in appello, salvo che emergano fatti sopravvenuti.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per distinguere le valutazioni richieste in sede di revoca/sostituzione della misura cautelare rispetto alla decisione originaria; la sua applicazione implica che il tempo trascorso dalla commissione del reato non sia di per sé decisivo in appello senza nuovi elementi.

  • Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro (giurisprudenza)

    Precedente giurisprudenziale richiamato a sostegno della regola secondo cui il tempo decorso dalla commissione del reato assume rilievo limitato in sede di revoca/sostituzione della misura, salvo fatti sopravvenuti che incidano sulle esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter e 1-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Regole relative agli adempimenti a seguito delle decisioni cautelari: la Corte ha disposto la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di sua competenza, essendo la decisione non idonea a dispensare il ricorrente dalla detenzione.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è inammissibile se i motivi sono generici o non confutano specificamente le argomentazioni espresse dal giudice di merito; è necessario confrontarsi punto per punto con le ragioni della decisione impugnata.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere dimostrata con argomentazioni specifiche: non basta affermare apoditticamente la competenza di un altro ufficio senza confutare la motivazione che ha individuato la competenza del giudice originario.
  • Le censure sulla "gravità indiziaria" richiedono una critica puntuale alla valutazione probatoria compiuta dal giudice; le obiezioni generiche sulla carenza di indizi sono frequentemente ritenute inammissibili.
  • La richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare va valutata considerando fatti sopravvenuti o elementi concreti che dimostrino la perdita o l'attenuazione delle esigenze cautelari; il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente in sede di appello senza nuovi elementi.
  • Il pericolo di reiterazione può essere fondato su elementi quali la professionalità, la capacità organizzativa dell'indagato e prove (es. intercettazioni) che attestino l'intenzione di proseguire l'attività illecita; tali elementi possono giustificare il mantenimento della custodia cautelare.
  • Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende; inoltre, se dalla decisione non consegue la rimessione in libertà, il provvedimento deve essere comunicato al direttore dell'istituto penitenziario per i necessari adempimenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.