Cassazione Penale, Sentenza n. 17363/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Frau propone ricorso per cassazione impugnando la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per rapina e lesioni aggravate. Il difensore chiedeva la derubricazione del reato di rapina in quello previsto dall'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia), sostenendo che la condotta dell'imputato si era limitata al recupero di somme consegnate alla persona offesa a seguito di un tentativo di truffa e che gli altri oggetti rinvenuti (in particolare il telefonino) erano caduti nell'autovettura nel corso della colluttazione, dunque senza dolo di impossessamento. Si censurava inoltre la motivazione della Corte d'appello in relazione all'applicazione della normativa richiamata dalle Sezioni Unite (sent. n. 29541/2020).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur rilevando che la motivazione della Corte di appello è errata nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 393 c.p. per un motivo formale, la Suprema Corte ha osservato che il ricorso non ha invece contestato in modo efficace e specifico la valutazione di fatto della Corte d'appello secondo cui l'imputato non si era limitato al recupero dei soldi ma si era impossessato anche di altri oggetti (valigetta, portafoglio, chiavi e scarpe). La questione del cellulare è stata ritenuta preminentemente di merito e dunque non idonea a fondare il ricorso in cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
La derubricazione al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia è possibile solo se la condotta si limita al recupero di quanto legittimamente dovuto; l'impossessamento con violenza di beni eccedenti la somma reclamata non rientra nell'art. 393 c.p.
Sentenza Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
La pronuncia delle Sezioni Unite distingue l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia e l'estorsione in relazione all'elemento psicologico (dolo): le due fattispecie si differenziano per il diverso assetto psicologico richiesto.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, di condannare la parte privata al pagamento delle spese del procedimento e, se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso, di irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende (in questo caso 3.000 euro).
Massime di principio
- In cassazione non sono riesaminabili i fatti e le valutazioni probatorie di merito: se il motivo di ricorso attiene al merito (es. se un oggetto sia caduto involontariamente durante una colluttazione) senza dedurre un vizio di diritto specifico, il ricorso è inammissibile.
- La derubricazione del reato di rapina al più lieve art. 393 c.p. è possibile solo quando la condotta dell'imputato si sia effettivamente limitata al recupero di quanto dovuto; l'impossessamento di beni eccedenti il credito rende insostenibile la derubricazione.
- È indispensabile, nel ricorso per cassazione, confrontarsi puntualmente e specificamente con le motivazioni della Corte di merito: contestazioni generiche o che non incidono sulla ratio decidendi sono inefficaci.
- Le pronunce delle Sezioni Unite (es. sent. n. 29541/2020) vanno richiamate e valutate con attenzione: esse chiariscono i profili psicologici che distinguono fattispecie simili (esercizio arbitrario delle proprie ragioni vs estorsione) e devono essere utilizzate per impugnare in modo corretto le scelte di diritto del giudice di merito.
- Proporre ricorso manifestamente infondato o che non affronta i punti decisivi può comportare, oltre al rigetto, condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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