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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15403/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di una società, con rideterminazione di imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni, sulla base dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore. Dopo il contraddittorio endoprocedimentale, nel quale l'Ufficio aveva ridotto la pretesa applicando uno studio di settore più evoluto, la società aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello, invece, la sentenza di primo grado era stata riformata. Il successore della società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) errata valutazione di un fatto decisivo, poiché la riduzione della pretesa non sarebbe dipesa dal contraddittorio, ma dall'obbligata applicazione di uno studio di settore più evoluto; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, perché, applicato lo studio più evoluto, lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito stimato risultava pari al 4,72% e quindi non integrava più la grave incongruenza richiesta per l'accertamento standardizzato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati e ha accolto congiuntamente i due motivi di ricorso. Ha osservato che il giudice d'appello, pur richiamando il requisito della grave incongruenza, non ha verificato in concreto se esso sussistesse una volta applicato lo studio di settore più evoluto, limitandosi a valorizzare il contraddittorio e la riduzione della pretesa erariale. Secondo la Cassazione, tale riduzione era invece conseguenza doverosa dell'applicazione dello strumento più aggiornato, e non poteva sostituire la verifica del presupposto impositivo. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    richiamato solo per qualificare la legittimazione del successore del socio unico della società estinta a proporre il ricorso

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma posta a base dell'accertamento induttivo; la Corte ribadisce che il giudice deve verificare la sussistenza in concreto della grave incongruenza e la corretta applicazione dello studio di settore

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    gli studi di settore costituiscono sistema di presunzioni semplici che richiede il contraddittorio e la verifica concreta dell'applicabilità dello standard

  • art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998

    richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale: la modifica normativa non ha portata innovativa, ma di coordinamento e semplificazione

  • art. 2729 c.c.

    lo scostamento, in assenza di elementi giustificativi del contribuente, può assumere valore di presunzione semplice grave e precisa idonea a sostenere l'accertamento

Massime di principio

  • Negli accertamenti tributari fondati su studi di settore o parametri, la gravità, precisione e concordanza della presunzione non deriva automaticamente dallo scostamento tra reddito dichiarato e standard, ma sorge solo all'esito del contraddittorio endoprocedimentale.
  • L'ufficio non può limitarsi a richiamare lo scostamento: deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard scelto e spiegare perché non siano state accolte le deduzioni del contribuente.
  • Se il contribuente partecipa al contraddittorio e allega elementi giustificativi, il giudice deve valutarli; se invece non partecipa o non spiega lo scostamento, l'Ufficio può fondare l'accertamento sul solo disallineamento, fermo il diritto di difesa in giudizio.
  • In tema di studi di settore, lo strumento più evoluto costituisce il parametro da preferire, anche come ius superveniens, e la sua applicazione non esonera il giudice dal verificare se permanga il presupposto della grave incongruenza richiesto dalla legge.
  • L'eventuale riduzione della pretesa erariale conseguente all'adozione dello studio più aggiornato non equivale, di per sé, a prova della correttezza dell'accertamento, se non è accompagnata dalla verifica del requisito impositivo sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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