Cassazione Civile, Ordinanza n. 33123/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto, ai fini IVA, la qualificazione di un’operazione del 2009 come cessione di ramo d’azienda, riqualificandola invece come cessione di singoli beni. La contribuente aveva impugnato l’atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue ragioni, ritenendo che i beni trasferiti consistessero essenzialmente in immobili qualificati come merci e nelle correlate passività, senza trasferimento di beni strumentali, immobilizzazioni, personale o un’organizzazione imprenditoriale autonoma; inoltre la perizia di stima non valorizzava l’avviamento. In cassazione la società ha dedotto un solo motivo, formalmente per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 3, d.P.R. 633/1972, 20 d.P.R. 131/1986, 2555 c.c. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe omesso di esaminare le censure e avrebbe male interpretato la perizia, che seguiva il metodo patrimoniale puro e quindi escludeva la valorizzazione dell’avviamento; ha inoltre sostenuto che la mancanza di avviamento non esclude la capacità dei beni di produrre reddito e che il mancato trasferimento di beni strumentali, immobilizzazioni e personale non basta di per sé a escludere l’esistenza di un ramo d’azienda, richiamando il precedente utilizzo del patrimonio immobiliare nell’attività d’impresa e le condizioni di mercato sfavorevoli.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente infondata la richiesta di discussione in pubblica udienza. Quanto al motivo unico, ha giudicato la doglianza inammissibile perché, al di là dell’apparente denuncia di violazione di legge, essa mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito. La CTR aveva infatti svolto un accertamento in fatto, sorretto da plurimi elementi, secondo cui l’operazione non integrava una cessione di ramo d’azienda ma una cessione di singoli beni, e tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti, qui non rispettati. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura prospettata come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito.
art. 380 bis c.p.c.
Dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 168 del 2016, la trattazione in camera di consiglio può essere disposta anche in presenza di istanza di fissazione dell’udienza, riservandosi la pubblica udienza alle sole questioni di diritto di rilievo nomofilattico.
d.l. n. 168 del 2016
Ha inciso sul regime della trattazione del ricorso per cassazione, ampliando il ricorso alla camera di consiglio.
l. n. 197 del 2016
Ha convertito con modifiche il d.l. n. 168 del 2016, confermando il nuovo assetto della trattazione in cassazione.
art. 2, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata nella qualificazione dell’operazione ai fini IVA.
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata nella qualificazione giuridica dell’atto.
art. 2555 c.c.
Richiamato per la nozione di azienda e di ramo d’azienda, ma la Corte non entra nel merito perché reputa la censura meramente rivolta al riesame dei fatti.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza tributaria, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione, la deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove e degli accertamenti compiuti dal giudice di merito.
- La qualificazione di un’operazione come cessione di azienda o di ramo d’azienda, ovvero come cessione di singoli beni, dipende da un accertamento in fatto sulla presenza di un complesso organizzato idoneo all’esercizio dell’impresa; tale accertamento, se sorretto da motivazione congrua, non è censurabile in cassazione come semplice errore di diritto.
- La mancanza di avviamento, di beni strumentali, di immobilizzazioni, di personale o di altri elementi organizzativi può essere valorizzata dal giudice di merito per escludere l’autonomia funzionale del compendio ceduto ai fini della nozione di azienda.
- La capacità astratta dei beni trasferiti di produrre reddito non è sufficiente, di per sé, a integrare una cessione d’azienda, potendo ricorrere anche in una mera cessione di beni suscettibile di diversa qualificazione fiscale.
- La Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la censura investe la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, se non nei limiti del vizio processuale effettivamente dedotto e specificamente argomentato.
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