Cassazione Civile, Ordinanza n. 10791/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 2003, relativo a un fondo, per il quale la società promissaria acquirente aveva versato parte del prezzo. In seguito, la società agì chiedendo: la risoluzione del preliminare per grave inadempimento dei promittenti venditori; la restituzione del prezzo già corrisposto; il risarcimento dei danni per la mancata stipula del definitivo; in via ulteriore, la simulazione o l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di successivi atti di disposizione del medesimo bene o di altri beni, ritenuti pregiudizievoli e in parte asseritamente fittizi o dissimulanti donazioni. Il tribunale accolse solo la risoluzione del preliminare e la restituzione del prezzo, rigettando il resto; la corte d’appello confermò. In cassazione la curatela dedusse cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali sulla domanda e sulla prova del danno, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel ritenere non allegato il danno da perdita dell’aumento di valore del bene; 2) nullità della motivazione per asserita motivazione solo per relationem; 3) e 4) violazioni in tema di simulazione e prova presuntiva, contro il rigetto delle domande dirette a colpire gli atti di vendita del 2006; 5) violazione dell’art. 2901 c.c. e delle norme sulla prova, contro il rigetto dell’azione revocatoria, assumendo che la sequenza degli eventi dimostrasse la dolosa preordinazione e la conoscenza del pregiudizio da parte degli acquirenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, poiché il danno risarcibile da mancata esecuzione del preliminare era stato individuato nei giudizi di merito nella differenza tra valore commerciale del bene al momento dell’inadempimento e prezzo pattuito, voce che la società non aveva allegato in modo utile; il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la corte territoriale aveva comunque esposto le ragioni della decisione; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto assoluto di argomentazione; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulla prova presuntiva si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito e, in ogni caso, era ostacolata dalla doppia conforme; il quinto è stato dichiarato inammissibile sia per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. nella mancata specifica indicazione dei documenti, sia perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o non fondata perché non coglieva la ratio decidendi
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare la pretesa ultrapetizione o omessa pronuncia nella qualificazione della domanda
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la doglianza è stata respinta perché mirava a una diversa ricostruzione del merito
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ribadito che non è consentita in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio
art. 132, comma 2, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza, ma il motivo è stato rigettato/inammissibile perché la motivazione era ritenuta sufficiente
art. 111, comma 4, Cost.
invocato per lamentare l’apparente o apparente insufficienza della motivazione; la Corte ha escluso la nullità
art. 1223 c.c.
richiamato in tema di risarcimento del danno contrattuale
art. 1453 c.c.
richiamato per la risoluzione per inadempimento del preliminare
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all’onere della prova; la Corte ha rilevato che le censure si traducevano in richiesta di rivalutazione del merito
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
la Corte ha precisato che per dedurre la falsa applicazione della norma occorre individuare il ragionamento presuntivo ritenuto incompatibile con gravità, precisione e concordanza; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti
art. 1414 c.c.
richiamato in relazione alle domande di simulazione relativa o interposizione fittizia
art. 2901 c.c.
richiamato per l’azione revocatoria ordinaria; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di specificità dei documenti e perché volta a una nuova valutazione del merito
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
richiamato come sbarramento processuale alla censura del fatto in presenza di doppia conforme
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte ha ribadito che il ricorso fondato su documenti è inammissibile se non ne indica specificamente contenuto, fase di produzione, collocazione e indicizzazione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza processuale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione delle norme sulle presunzioni semplici è ammissibile solo se il ricorrente individua specificamente il ragionamento inferenziale del giudice di merito che assume contrastare con i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente una mera contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La domanda risarcitoria da mancata esecuzione di un preliminare di vendita deve essere allegata in modo coerente con la voce di danno effettivamente azionata; se il giudice di merito individua come danno risarcibile la perdita di incremento del valore del bene, la parte deve aver dedotto tale specifica voce e non può limitarla a costi sostenuti o al possesso del bene.
- La motivazione per relationem non è di per sé nulla quando il giudice di appello, aderendo alla decisione di primo grado, renda comunque percepibili le ragioni del proprio convincimento e dia conto delle doglianze esaminate.
- Le censure che richiedono una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili in cassazione, poiché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su documenti, il ricorrente deve assolvere rigorosamente all’onere di specificazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando contenuto, fase processuale di produzione, collocazione nel fascicolo e modalità di acquisizione; la semplice evocazione del documento non consente il controllo di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato sulla ricostruzione del fatto è ulteriormente limitato e non può essere surrettiziamente riproposto sotto forma di vizio motivazionale o di falsa applicazione di norme probatorie.
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