Cassazione Penale, Sentenza n. 12755/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lucà era stato accusato di due reati: capo A) art. 660 c.p. (procedura estinta per prescrizione dal Tribunale) e capo B) art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona) per minacce via messaggi al fine di ottenere la restituzione di somme prestate. In Cassazione il difensore ha dedotto due motivi: (i) violazione processuale per presunto deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale in appello; (ii) errata qualificazione giuridica del fatto rispetto all'art. 393 c.p., contestando che si tratti di reato consumato piuttosto che di tentativo, e chiedendo in subordine la rimessione alla Sezioni Unite per il contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo (natura del reato ai sensi dell'art. 393 c.p.) non manifestamente infondato in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla natura di reato di evento o di mera condotta. Tale valutazione ha fatto emergere che il reato contestato è ormai estinto per prescrizione (termine massimo di 7 anni e 6 mesi decorso il 1 ottobre 2024). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, assorbendo il primo motivo processuale come non decisivo alla luce della causa estintiva.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
reato originariamente contestato al capo A; il Tribunale aveva già dichiarato non doversi procedere per prescrizione
art. 393 cod. pen.
fatto centrale della controversia: la Corte segnala il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione del delitto come reato di evento (consumazione con raggiungimento dello scopo) o come reato di mera condotta (consumazione con la violenza o minaccia esplicata)
art. 129 cod. proc. pen.
richiamato per il principio che, in presenza di una causa estintiva del reato intervenuta dopo la sentenza impugnata, non possono essere rilevati vizi di motivazione che avrebbero comunque potuto essere superati dal giudice del rinvio
Sez. 6, n. 29260 del 17/05/2018, Tino, Rv. 273444 - 01
orientamento che qualifica il reato come reato di evento (consumazione con il conseguimento dello scopo)
secondo tale orientamento, in assenza del risultato concreto la fattispecie è tentata
Sez. 2, n. 25999 del 05/07/2007, Filippo, Rv. 237146 - 01
orientamento che qualifica il reato come consumato con la violenza o la minaccia, indipendentemente dall'effettiva soddisfazione della pretesa
secondo questa pronuncia la consumazione si opera con l'esplicarsi della violenza o della minaccia, prescindendo dal conseguimento dell'obiettivo
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01
principio che solo la manifesta infondatezza del ricorso impedisce di rilevare cause di non punibilità sopravvenute; utilizzato per valutare l'ammissibilità del riesame
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01
principio che in presenza di una causa estintiva il giudice del rinvio deve procedere alla dichiarazione della causa estintiva, con conseguente limitazione dell'esame di altri vizi
Massime di principio
- Se sussiste un contrasto consolidato nella giurisprudenza sulla qualificazione di un reato (evento vs condotta), la Cassazione può ritenere non manifestamente infondato il motivo del ricorso e ciò può favorire il verificarsi di effetti processuali come la prescrizione.
- Quando la prescrizione matura successivamente alla sentenza impugnata, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato, senza esaminare in dettaglio vizi che sarebbero comunque non decisivi.
- Nella valutazione dell'art. 393 c.p. è determinante stabilire se la fattispecie richieda il conseguimento dell'evento (es. percezione della somma) per considerarsi consumata o se la minaccia/violenza di per sé integri la consumazione; la qualificazione influisce sulla configurazione del tentativo e sui termini di prescrizione.
- Eccezioni processuali (ad es. tardività del deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero) devono essere tempestivamente sollevate e motivate in grado d'appello, ma possono risultare irrilevanti se nel frattempo sia intervenuta una causa estintiva del reato.
- In presenza di divergente giurisprudenza di merito o di legittimità su punti di diritto rilevanti, è opportuno valutare la rimessione alle Sezioni Unite per ottenere una pronuncia unificante; tale scelta può essere strategica quando la decisione sul punto può determinare l'intervenuta prescrizione o altre conseguenze definitive.
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