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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20237/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 25/08/2023 del Tribunale del riesame di Palermo che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente propone otto motivi: 1) incompetenza territoriale e inefficacia della misura emessa dal Gip che convalidò il fermo (GIP di Termini Imerese/Agrigento) e conseguente nullita' derivata dell'ordinanza di Palermo; 2) mancata motivazione sulla competenza territoriale; 3) mancato deposito di una videoripresa ritenuta elemento centrale e quindi illegittimita' della misura per carenza di prove; 4) incompetenza della DDA di Palermo; 5) travisamento della prova e assenza di ogni indizio per mancato deposito della videoripresa; 6) carenza di elementi costitutivi dei reati contestati (artt. 73 e 74 DPR 309/90), in particolare assenza di prova sul contenuto degli imballaggi e insufficienza degli indizi per associazione; 7) mancata individuazione del contributo causale di ciascun indagato nel concorso di persone; 8) mancata motivazione sulle esigenze cautelari, assenza di pericolo di fuga e di reiterazione e mancata valutazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha respinto le censure, ritenendo manifestamente infondati i principali motivi dedotti. La Corte ha confermato i principi di diritto consolidati (in particolare la giurisprudenza delle Sezioni Unite che distingue la competenza funzionale per la convalida dall'autonomia del provvedimento cautelare del giudice territorialmente competente), ha ritenuto non obbligatorio per il pubblico ministero il deposito in riesame di tutte le riprese audiovisive quando i loro esiti sono riportati nella relazione di polizia giudiziaria, ha ritenuto adeguata e coerente la valutazione del Tribunale sul quadro indiziario e sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione), e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 73

    Norma che punisce il traffico illecito di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti potevano sostenere l'accusa di trasporto/traffico.

  • DPR 309/1990 art. 74

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia fornito motivazione coerente a supporto dell'esistenza di un'organizzazione stabile e della partecipazione consapevole degli indagati.

  • Codice penale art. 61-bis

    Aggravante contestata in parte; il Tribunale del riesame aveva escluso l'applicazione dell'aggravante rispetto al capo 1, questione non riformata in Cassazione.

  • Codice di procedura penale art. 390 comma 1

    Individua il giudice competente per la convalida dell'arresto/fermo in base al luogo dell'arresto; la Corte ha ricordato la distinzione tra competenza per la convalida e competenza cautelare.

  • Codice di procedura penale art. 391 comma 5 e comma 6

    Regole sulla convalida e possibilità per il giudice della convalida di applicare misure precautelari: la giurisprudenza (Sez. U.) riconosce che tali provvedimenti hanno efficacia provvisoria e non generano competenza esclusiva riguardo alle misure cautelari definitive.

  • Codice di procedura penale art. 27

    Consente al giudice della convalida di adottare provvedimenti urgenti con efficacia provvisoria; la Corte ha richiamato la natura provvisoria di tali provvedimenti.

  • Codice di procedura penale art. 291 comma 1 e comma 2

    Disciplina il deposito degli atti in cancelleria; la Corte ha rilevato che l'obbligo di trasmissione in riesame (art. 309) riguarda gli atti depositati ai sensi dell'art. 291.

  • Codice di procedura penale art. 309 comma 5

    Obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame degli atti selezionati dal pubblico ministero per sostenere la richiesta cautelare; la Corte ha specificato che riguarda gli atti effettivamente depositati e selezionati e non tutto il fascicolo.

  • Codice di procedura penale art. 273 comma 1

    Regole sulla valutazione delle prove nell'adozione di misure cautelari; la Corte ha ritenuto che non sussista travisamento della prova denunciato dal ricorrente.

  • Codice di procedura penale art. 274

    Regime delle misure cautelari personali e delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale in ordine al pericolo di fuga e di reiterazione.

  • Codice di procedura penale art. 275 comma 3

    Presunzione relativa prevista per alcune ipotesi di reato; la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione alla luce degli elementi indiziari.

  • D.L. 367/1991 convertito in L. 8/1992 art. 5

    Norma citata in relazione alla competenza della Procura Distrettuale Antimafia; la Corte ha ritenuto la questione non sindacabile nel ricorso per cassazione sul provvedimento di riesame.

  • Codice di procedura penale art. 54-quater

    Meccanismo per chiedere la trasmissione degli atti a diverso P.M. in caso di questioni di competenza; la Corte ha ricordato l'onere difensivo di usare tale rimedio tempestivamente.

  • Codice di procedura penale art. 187 comma 2

    Onere della prova sui fatti processuali; la Corte ha ritenuto che spettava alla difesa provare la trasmissione della videoripresa agli atti.

  • Codice di procedura penale art. 293 comma 1 lett. e

    Diritto dell'indagato di accedere agli atti sui quali si fonda la custodia cautelare; la Corte ha osservato che la difesa non ha esercitato/ dimostrato tale accesso per provare le sue affermazioni.

  • Codice di procedura penale art. 616

    Norma sulle spese di giudizio; la Corte ha posto l'onere delle spese a carico del ricorrente dopo l'inammissibilita'.

  • Codice di procedura penale art. 606

    Regole sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure perche' attinenti a questioni di diritto o a mera rivalutazione del merito non consentita.

  • Giurisprudenza Sez. U. n. 17/1999 (Salzano) e seguenti pronunce

    Principio secondo cui il provvedimento di convalida e quello di applicazione della misura cautelare sono autonomi e la nullita' del primo non si estende automaticamente al secondo; principio applicato dalla Corte per respingere le censure sulla 'invalidita' derivata'.

Massime di principio

  • Distinzione tra competenza funzionale per la convalida del fermo (collegata al luogo dell'arresto) e competenza per territorio per l'applicazione delle misure cautelari: la convalida non produce automaticamente competenza esclusiva per le misure cautelari definitive.
  • Un provvedimento di convalida adottato da giudice non territorialmente competente ha efficacia provvisoria; la sua nullita' o inefficacia non travolge automaticamente il successivo provvedimento del giudice territorialmente competente salvo formale dichiarazione di incompetenza nei termini previsti.
  • Il pubblico ministero non e' obbligato a trasmettere al riesame tutti i materiali investigativi: e' sufficiente la trasmissione degli atti ritenuti rilevanti o riassuntivi e delle risultanze riportate nella relazione di polizia giudiziaria; se la difesa contesta l'esistenza di atti depositati deve provare tale circostanza.
  • In sede di cassazione non e' ammessa una mera rivalutazione del compendio indiziario o delle valutazioni di merito del tribunale del riesame; i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo formato specifico di travisamento della prova.
  • Le questioni di competenza della Procura (es. DDA) devono essere tempestivamente sollevate con i rimedi procedurali previsti (es. art. 54-quater) e non sono in ogni caso sempre sindacabili con il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di riesame.
  • Per ipotizzare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti il giudice puo' fondarsi su elementi indiziari complessivi, anche tratti da intercettazioni, comportamenti anomali di navigazione e modalita' operative ripetute: la partecipazione al sodalizio puo' essere desunta anche da un ruolo significativo e da modalità esecutive che evidenzino il vincolo associativo.
  • Per contestare l'adeguatezza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga o di reiterazione) e ottenere misure meno afflittive, la difesa deve fornire specifiche e concrete contestazioni delle argomentazioni poste a fondamento dalla motivazione, non generiche affermazioni.

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