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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28335/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva rigettato il reclamo della ALFA IMMOBILIARE contro la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Il ricorso deduceva: 1) carenza della prova della legittimazione attiva di CRIO in qualità di cessionaria del credito (pubblicazione G.U. e prova della cessione); 2) omessa pronuncia sul difetto di legittimazione e sul principio di rilevabilità d'ufficio; 3) mancanza di interesse ad agire della CRIO, posto che la procedura esecutiva aveva quasi soddisfatto il credito; 4) insufficienza dei presupposti di fallibilità/insolvenza, con contestazione della valutazione del passivo (debito verso socio qualificato come conferimento atipico).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto tempestiva la notificazione del ricorso e ha confermato che la CRIO aveva assolto l'onere probatorio della propria titolarità sul credito, sulla base dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale integrato dalla condotta processuale della debitrice che non aveva contestato la cessione nel primo grado (an e quantum) e aveva tenuto difese incompatibili con la negazione della titolarità. La Corte ha inoltre ritenuto sussistente l'interesse ad agire della CRIO perché il credito non risultava integralmente soddisfatto dall'esecuzione immobiliare e non risultavano altri beni aggredibili. Quanto allo stato di insolvenza, il giudizio del merito è stato considerato fondato e non censurabile in via di legittimità perche' motivato e fondato su elementi indiziari rilevanti; i finanziamenti soci, anche se postergati o suscettibili di qualificazione diversa, restano rilevanti ai fini della valutazione dell'insolvenza. Spese di lite a carico del ricorrente, liquidate in complessivi € 10.200,00 per ciascun controricorrente più oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 58 TUB (Testo Unico Bancario)

    La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notifica della cessione al debitore, ma non è di per sé prova dell'esistenza del contratto di cessione; può, tuttavia, costituire elemento indiziario idoneo a provare l'inclusione del credito nella cessione se l'avviso è sufficientemente preciso e non è contestato dal debitore.

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova: chi afferma un fatto (es. la cessione) deve fornire la relativa prova, salvo che la controparte lo abbia riconosciuto o abbia posto in essere difese incompatibili con la negazione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Potere del giudice di disporre e valutare prove d'ufficio e di decidere anche su questioni rilevabili d'ufficio, ma il principio non esclude l'effetto del riconoscimento o di difese incompatibili della controparte sul regime probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Principi generali sul contenuto e sui limiti della decisione di merito; citato nel contesto delle censure procedurali mosse dalla ricorrente.

  • art. 345 c.p.c.

    Norma richiamata nell'ambito dei motivi di cassazione relativi a vizio di motivazione o difetto di decisione su questioni rilevabili.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4 e 5)

    Fondamenti di impugnazione per vizi di diritto (violazione di norme processuali) e per vizi motivazionali; la Corte ricorda i limiti del sindacato di merito in Cassazione, specie per apprezzamenti di fatto.

  • art. 100 c.p.c.

    Regola sull'interesse ad agire: la Corte richiama l'accertamento dell'interesse in relazione all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo dal merito.

  • art. 121 CCII (Codice della Crisi e dell'Insolvenza)

    Richiamato in relazione ai presupposti di fallibilità/insolvenza; la Corte valuta i criteri e gli elementi indiziari per accertare lo stato di insolvenza.

  • art. 2 comma 1 lett. b) CCII

    Richiamato per spiegare come l'impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni può derivare anche da impedimenti giuridici o squilibri strutturali, rilevanti per definire lo stato di insolvenza.

  • art. 2467 c.c.

    Disciplina della postergazione delle obbligazioni verso i soci: anche se i debiti verso soci possono essere postergati, restano comunque rilevanti ai fini della valutazione dello stato di insolvenza della società.

  • art. 2497 c.c.

    Richiamato in ordine alla qualificazione dei finanziamenti soci e delle condizioni che regolano rapporti con la controllante/controllata; impatto sulla qualificazione delle poste di bilancio ma non elimita la rilevanza ai fini dell'insolvenza.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma fiscale/procedurale richiamata in relazione all'obbligo di versamento di contributi per il deposito del ricorso; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento.

Massime di principio

  • La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un avviso di cessione può costituire prova idonea dell'inclusione di specifici crediti in una cessione in blocco solo se l'avviso è sufficientemente preciso e il debitore non contesta la titolarità; se l'esistenza stessa della cessione è contestata, è necessaria la prova documentale del contratto di cessione.
  • La mancata contestazione della titolarità del credito in primo grado o la formulazione di difese incompatibili con la negazione della titolarità possono far venir meno l'onere probatorio del cessionario e impedire alla controparte di mutare strategia processuale in appello.
  • L'interesse ad agire per la promozione della liquidazione giudiziale deve valutarsi sull'utilità concreta del provvedimento richiesto: se il credito non risulta interamente soddisfatto dall'esecuzione e mancano beni aggredibili, l'interesse è concreto e sussiste.
  • L'accertamento dello stato di insolvenza è valutazione di merito: è sindacabile in Cassazione solo nei limiti dei vizi di motivazione o di diritto; una motivazione articolata e coerente degli elementi indiziari rende la valutazione difficilmente censurabile.
  • I finanziamenti dei soci, anche se disciplinati come postergati o qualificabili come conferimenti atipici, restano rilevanti alla stregua dei fatti esteriori ai fini della valutazione della capacità dell'impresa di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

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