Cassazione Civile, Sentenza n. 28256/2025 del 24/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Accertamento tributario (IRES, IVA e IRAP, anno 2005) per omessa dichiarazione e mancato pagamento di una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile venduto per Euro 21.000.000,00 (acquistato a Euro 2.065.827,00), negozio non riportato in bilancio. L'Agenzia chiedeva la responsabilità dei soci dell'impresa poi estinta e la declaratoria di inopponibilità della procedura liquidatoria per abuso del diritto; i soci contestavano di non essere responsabili perché nulla avevano percepito dalla liquidazione e la CTR aveva annullato l'accertamento ritenendo che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., i creditori potevano agire verso i soci solo se questi avevano percepito somme in base al bilancio finale di liquidazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate: ha ritenuto omessa pronuncia della CTR sulla censura di abuso del diritto e ha affermato che, in caso di cancellazione della società di capitali, la responsabilità dei soci per debiti tributari non è esclusa dal fatto che essi non abbiano ricevuto riparti in base al bilancio finale di liquidazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale del Lazio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 2495 cod. civ.
art. 2495, secondo comma, cod. civ.
Non esclude l'azione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci successori della società cancellata: la responsabilità può essere fatta valere anche se i soci non hanno ricevuto riparti in base al bilancio finale di liquidazione, poiché possono sussistere sopravvenienze attive o beni non indicati nel bilancio.
art. 36 D.P.R. n. 602/1973
art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/1973
La responsabilità del liquidatore ai fini del recupero tributario ha natura civilistica; l'azione nei confronti dei soci non è subordinata all'esperimento preventivo dell'azione sul liquidatore e l'esercizio dell'azione nei confronti dei soci è compatibile e autonomo.
art. 65 D.P.R. n. 600/1973
art. 65, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata rispetto ai poteri di accertamento e alla responsabilità tributaria; la CTR è stata censurata per aver interpretato restrittivamente i limiti dell'azione nei confronti dei soci.
D.Lgs. n. 546/1992
art. 1, art. 36 e art. 55 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamate in relazione alle regole procedurali del giudizio tributario; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia pronunciato adeguatamente sulla censura di abuso del diritto richiamando principi processuali pertinenti.
art. 112 e art. 277 cod. proc. civ.
art. 112 c.p.c.; art. 277 c.p.c.
Richiamati in relazione ai motivi di nullità e alla necessità che la CTR si pronunciasse su tutte le questioni rilevanti (in particolare sull'abuso del diritto).
Cass. sez. U., n. 3625 del 12.2.2025 (Sezioni Unite)
Cass. SU, 12.2.2025, n. 3625
Le Sezioni Unite hanno affermato che l'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci non è escluso dalla mancata riscossione di somme sul bilancio finale di liquidazione, potendosi rilevare beni o diritti trasferiti ai soci non compresi nel bilancio e, quindi, consentendo l'accertamento nei loro confronti.
Cass. sez. V, n. 32790/2023 e altri precedenti
Cass. S.U. 27.11.2023, n. 32790; Cass. sez. V, 4.1.2022, n. 2; Cass. sez. V, 26.7.2023, n. 22692
La giurisprudenza di legittimità conferma che la responsabilità del liquidatore è distinta da quella dei soci e che l'accertamento verso i soci successori della società cancellata è ammissibile anche senza che questi abbiano percepito riparti in sede di liquidazione.
Massime di principio
- La cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali non estingue automaticamente l'interesse dell'Amministrazione finanziaria a perseguire i debiti tributari: i soci succedono nei rapporti debitori non definiti alla data della cancellazione e possono essere chiamati a rispondere anche se non hanno ricevuto riparti in base al bilancio finale di liquidazione.
- L'azione dell'Amministrazione nei confronti dei soci non è subordinata all'azione preventiva contro il liquidatore: azioni autonome e cumulative sono ammissibili.
- Quando la società si cancella subito dopo operazioni rilevanti e non dichiarate (es. plusvalenze significative), il comportamento può essere valutato alla luce dell'abuso del diritto/animus eludendi; la procedura liquidatoria e il bilancio di liquidazione possono essere dichiarati inopponibili al fisco.
- L'onere probatorio resta in capo all'Amministrazione per dimostrare la disponibilità o il trasferimento di ricchezze ai soci; tuttavia possono essere ammesse prove presuntive quando vi sono gravi indizi (tempistica della vendita, mancata dichiarazione, rapida cancellazione).
- In casi simili è opportuno che il contribuente fornisca elementi chiari sul percorso dei proventi (rendiconti, riparti, atti di disposizione) e che l'Amministrazione documenti le operazioni sospette e l'eventuale correlazione con la liquidazione e la cancellazione.
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