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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28256/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Accertamento tributario (IRES, IVA e IRAP, anno 2005) per omessa dichiarazione e mancato pagamento di una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile venduto per Euro 21.000.000,00 (acquistato a Euro 2.065.827,00), negozio non riportato in bilancio. L'Agenzia chiedeva la responsabilità dei soci dell'impresa poi estinta e la declaratoria di inopponibilità della procedura liquidatoria per abuso del diritto; i soci contestavano di non essere responsabili perché nulla avevano percepito dalla liquidazione e la CTR aveva annullato l'accertamento ritenendo che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., i creditori potevano agire verso i soci solo se questi avevano percepito somme in base al bilancio finale di liquidazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate: ha ritenuto omessa pronuncia della CTR sulla censura di abuso del diritto e ha affermato che, in caso di cancellazione della società di capitali, la responsabilità dei soci per debiti tributari non è esclusa dal fatto che essi non abbiano ricevuto riparti in base al bilancio finale di liquidazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale del Lazio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2495 cod. civ.

    art. 2495, secondo comma, cod. civ.

    Non esclude l'azione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci successori della società cancellata: la responsabilità può essere fatta valere anche se i soci non hanno ricevuto riparti in base al bilancio finale di liquidazione, poiché possono sussistere sopravvenienze attive o beni non indicati nel bilancio.

  • art. 36 D.P.R. n. 602/1973

    art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/1973

    La responsabilità del liquidatore ai fini del recupero tributario ha natura civilistica; l'azione nei confronti dei soci non è subordinata all'esperimento preventivo dell'azione sul liquidatore e l'esercizio dell'azione nei confronti dei soci è compatibile e autonomo.

  • art. 65 D.P.R. n. 600/1973

    art. 65, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata rispetto ai poteri di accertamento e alla responsabilità tributaria; la CTR è stata censurata per aver interpretato restrittivamente i limiti dell'azione nei confronti dei soci.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    art. 1, art. 36 e art. 55 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamate in relazione alle regole procedurali del giudizio tributario; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia pronunciato adeguatamente sulla censura di abuso del diritto richiamando principi processuali pertinenti.

  • art. 112 e art. 277 cod. proc. civ.

    art. 112 c.p.c.; art. 277 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai motivi di nullità e alla necessità che la CTR si pronunciasse su tutte le questioni rilevanti (in particolare sull'abuso del diritto).

  • Cass. sez. U., n. 3625 del 12.2.2025 (Sezioni Unite)

    Cass. SU, 12.2.2025, n. 3625

    Le Sezioni Unite hanno affermato che l'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci non è escluso dalla mancata riscossione di somme sul bilancio finale di liquidazione, potendosi rilevare beni o diritti trasferiti ai soci non compresi nel bilancio e, quindi, consentendo l'accertamento nei loro confronti.

  • Cass. sez. V, n. 32790/2023 e altri precedenti

    Cass. S.U. 27.11.2023, n. 32790; Cass. sez. V, 4.1.2022, n. 2; Cass. sez. V, 26.7.2023, n. 22692

    La giurisprudenza di legittimità conferma che la responsabilità del liquidatore è distinta da quella dei soci e che l'accertamento verso i soci successori della società cancellata è ammissibile anche senza che questi abbiano percepito riparti in sede di liquidazione.

Massime di principio

  • La cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali non estingue automaticamente l'interesse dell'Amministrazione finanziaria a perseguire i debiti tributari: i soci succedono nei rapporti debitori non definiti alla data della cancellazione e possono essere chiamati a rispondere anche se non hanno ricevuto riparti in base al bilancio finale di liquidazione.
  • L'azione dell'Amministrazione nei confronti dei soci non è subordinata all'azione preventiva contro il liquidatore: azioni autonome e cumulative sono ammissibili.
  • Quando la società si cancella subito dopo operazioni rilevanti e non dichiarate (es. plusvalenze significative), il comportamento può essere valutato alla luce dell'abuso del diritto/animus eludendi; la procedura liquidatoria e il bilancio di liquidazione possono essere dichiarati inopponibili al fisco.
  • L'onere probatorio resta in capo all'Amministrazione per dimostrare la disponibilità o il trasferimento di ricchezze ai soci; tuttavia possono essere ammesse prove presuntive quando vi sono gravi indizi (tempistica della vendita, mancata dichiarazione, rapida cancellazione).
  • In casi simili è opportuno che il contribuente fornisca elementi chiari sul percorso dei proventi (rendiconti, riparti, atti di disposizione) e che l'Amministrazione documenti le operazioni sospette e l'eventuale correlazione con la liquidazione e la cancellazione.

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