Sentenza del 17/10/2016 n. 6095 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Termini per la proposizione del ricorso - Decorrenza - Notificazione dell'atto - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita il 1° giugno 2009 sul proprio immobile, sostenendo di non aver mai ricevuto la preventiva comunicazione dell'atto e contestandone inoltre la legittimità. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato il ricorso tardivo, ritenendo che il termine di sessanta giorni decorresse dal 14 febbraio 2014, data in cui il contribuente aveva presentato un'istanza di cancellazione dell'ipoteca, dimostrando così di averne avuto conoscenza di fatto. In appello, il contribuente ha sostenuto che il termine potesse decorrere esclusivamente dalla notificazione dell'atto, non da una conoscenza acquisita aliunde.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato l'iscrizione ipotecaria. Ha stabilito che, in assenza di notificazione, il termine per proporre ricorso non decorre dalla mera conoscenza di fatto dell'atto. È stato inoltre ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 1 di cancellare l'ipoteca, con spese a carico di Equitalia Sud, condannata anche al pagamento di 800 euro per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Gli atti impugnabili e l'oggetto del ricorso.
La disposizione è interpretata nel senso che l'impugnazione degli atti tributari presuppone la loro notificazione, quale forma di conoscenza legale.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Il termine di sessanta giorni decorre dalla notificazione dell'atto e non dalla conoscenza di fatto acquisita dal contribuente attraverso altre modalità.
Art. 16 del D.P.R. n. 636/1972
La disposizione, richiamata insieme agli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, conferma il principio secondo cui la decorrenza del termine processuale è collegata alla notificazione dell'atto.
Art. 346 c.p.c.
Le eccezioni non riproposte nella comparsa di costituzione in appello si intendono rinunciate; nel caso concreto Equitalia Sud non aveva riproposto le eccezioni formulate in primo grado.
Cass. n. 9891/2001
La conoscenza legale dell'atto deriva esclusivamente dalla notificazione; le informazioni comunque acquisite dal contribuente non fanno decorrere il termine per il ricorso.
Cass., Sezioni Unite, n. 19667/2014
È riconosciuto il diritto del contribuente alla preventiva comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, prima che essa produca effetti lesivi sulla sua sfera giuridica.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine per impugnare un atto decorre normalmente dalla sua notificazione, cioè dalla conoscenza legale, e non dalla semplice conoscenza di fatto o da informazioni acquisite informalmente.
- La presentazione di un'istanza, una richiesta di chiarimenti o un comportamento dal quale risulti che il contribuente conosceva l'atto non sostituisce necessariamente la notificazione e non fa automaticamente decorrere il termine di impugnazione.
- Se un atto tributario lesivo non è stato notificato, il contribuente può generalmente contestarlo anche successivamente, impugnando l'atto stesso o un eventuale atto successivo che lo renda conoscibile e produca effetti.
- Per le iscrizioni ipotecarie tributarie deve essere garantita la preventiva comunicazione al contribuente, così da consentirgli di contestare l'atto prima che incida sulla sua posizione giuridica.
- In appello, le eccezioni sollevate in primo grado devono essere espressamente riproposte; in mancanza, possono considerarsi rinunciate.
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