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Sentenza

Sentenza n. 1771/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 893/2015, che aveva condannato le amministrazioni al pagamento di un indennizzo ex art. 936 c.c.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 893 del 30 giugno 2015, passata in giudicato dopo il rigetto dei ricorsi principale e incidentale da parte della Cassazione con ordinanza n. 6189 del 5 marzo 2021. La pronuncia aveva riconosciuto alla Società Nuova San Giuseppe S.n.c. un indennizzo di euro 461.500,76, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per opere realizzate su terreno appartenente al patrimonio dello Stato. I ricorrenti, qualificandosi come soci eredi o eredi dei soci eredi della società cancellata dal registro delle imprese il 15 dicembre 1997, hanno rivendicato la titolarità pro quota del credito e chiesto il pagamento delle somme dovute. Il Ministero e l’Agenzia del Demanio hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva. Gli intervenienti ad opponendum, terzi acquirenti degli appartamenti, hanno eccepito l’inammissibilità per omessa notificazione e contestato la titolarità del credito dei ricorrenti, sostenendo che la società avesse agito nel giudizio civile quale sostituta processuale degli acquirenti e che questi fossero subentrati nel credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. In attuazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 3368/2025, ha esaminato incidentalmente la successione nel credito e la legittimazione delle parti. Ha riconosciuto che l’indennizzo ex art. 936 c.c. è un credito obbligatorio sorto in capo alla società, che aveva sostenuto i costi di edificazione; l’estinzione della società non ha estinto il credito, trasferitosi ai soci e ai loro eredi pro quota, in assenza di prova di rinuncia. La mancata dichiarazione dell’estinzione nel processo civile non pregiudica il giudicato, per l’ultrattività del mandato alla lite. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c.: le compravendite degli appartamenti avevano trasferito la proprietà degli immobili, non il distinto credito all’indennizzo. Gli interventi ad opponendum sono stati dichiarati inammissibili per difetto di titolarità della posizione giuridica dedotta e di legittimazione a contestare la pretesa; il dispositivo indica gli interventi notificati il 12 novembre 2024 e il 5 giugno 2025. Quanto al merito, il TAR ha accertato la legittimazione dei ricorrenti secondo le quote documentate: 25% ad Antonio Tufo, 16,6666% a Giuseppe Silvestri, 4,1666% ciascuno a Rosina e Barbara Silvestri e 12,50% ciascuno a Giuseppe e Pietro Fazio. Poiché le amministrazioni non hanno provato l’avvenuta esecuzione del giudicato, ne ha dichiarato l’obbligo di pagare integralmente le somme riconosciute, detratto quanto già eventualmente corrisposto. Ha assegnato 60 giorni dalla notificazione della sentenza per adempiere e, in caso d’inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla richiesta dei ricorrenti. Le amministrazioni sono state condannate alle spese, liquidate in euro 4.906,00 oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA; spese compensate nei confronti degli intervenienti.

Norme richiamate

  • art. 936 c.c.

    l’indennizzo ex art. 936 c.c. ha natura obbligatoria e non reale, consistendo nella somma che il proprietario del suolo deve corrispondere al terzo che vi abbia costruito con materiali propri, qualora decida di trattenere l’opera

    L’indennizzo per opere realizzate da un terzo sul suolo altrui, quando il proprietario trattenga l’opera, è un credito obbligatorio e non un diritto reale; nel caso deciso, il credito era sorto in capo alla società che aveva sostenuto i costi di edificazione.

  • art. 300 c.p.c.

    la mancata formale dichiarazione dell’evento estintivo nel corso del giudizio civile non inficia la stabilità del giudicato formatosi, per il principio della cd. “ultrattività” del mandato alla lite (art. 300 c.p.c.)

    La mancata dichiarazione nel processo dell’estinzione della società non pregiudica la stabilità del giudicato, in applicazione del principio di ultrattività del mandato alla lite.

  • art. 110 c.p.c.

    a seguito dell’avvenuta estinzione della persona giuridica, trova applicazione il meccanismo della successione universale ex art. 110 c.p.c.

    Estinta la società, opera la successione processuale; il TAR collega tale meccanismo alla successione dei soci nel credito sociale, trasferito loro pro quota, salvo rinuncia provata.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

    Ricorrono i presupposti per l’ottemperanza quando i ricorrenti dimostrano di essere gli attuali titolari del credito riconosciuto dal giudicato e l’amministrazione non prova di avervi dato esecuzione.

Massime di principio

  • La cancellazione dal registro delle imprese e l’estinzione della società non comportano, di per sé, l’estinzione dei crediti sociali: in assenza di una rinuncia inequivoca, il credito si trasferisce ai soci, che ne diventano contitolari pro quota; chi eccepisce l’estinzione del credito deve allegarne e provarne i presupposti.
  • Il trasferimento inter vivos della proprietà degli immobili cui si riferisce un credito non comporta, di per sé, il trasferimento del distinto credito pecuniario riconosciuto in giudizio: occorre accertare separatamente la titolarità della situazione creditoria.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono agire i soci o i loro eredi che dimostrino la successione nella titolarità del credito risultante dal giudicato e le rispettive quote; in assenza di prova dell’adempimento, l’amministrazione è tenuta all’esecuzione integrale, al netto delle somme già corrisposte.
  • La mancata dichiarazione dell’estinzione della società nel processo civile non inficia la stabilità del giudicato quando opera l’ultrattività del mandato alla lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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