Sentenza del 22/10/2015 n. 277 - Corte di Giustizia UE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva acquistato carburante diesel utilizzato per la propria attività economica e aveva detratto l'IVA indicata nelle fatture emesse dalla Finnet sp. z o.o. L'amministrazione fiscale aveva negato la detrazione ritenendo la Finnet un soggetto inesistente o non abilitato, poiché non risultava registrata ai fini IVA, non presentava dichiarazioni, non pagava imposte, non disponeva dell'autorizzazione alla vendita di carburante e non era rintracciabile. La controversia riguardava quindi se il diritto alla detrazione potesse essere negato per l'irregolarità o l'inesistenza formale del fornitore, quando i beni fossero stati effettivamente consegnati e utilizzati per operazioni imponibili.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la normativa nazionale non può negare automaticamente il diritto alla detrazione solo perché la fattura è stata emessa da un soggetto considerato inesistente secondo criteri nazionali o perché non è possibile identificare il reale fornitore. Lo status di soggetto passivo dipende da circostanze economiche oggettive e non necessariamente dalla registrazione IVA, dalla disponibilità di una licenza, dalla presentazione delle dichiarazioni fiscali o dal pagamento dell'imposta. Anche l'eventuale mancato versamento dell'IVA da parte del fornitore non elimina, di per sé, il diritto alla detrazione dell'acquirente. Il diniego è legittimo soltanto se l'amministrazione dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione partecipava a una frode IVA. La verifica concreta di tale consapevolezza è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 2, paragrafo 1
Sono soggette ad IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
L'IVA si applica alle cessioni effettive di beni effettuate nell'ambito di un'attività economica.
Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 4, paragrafi 1 e 2
Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente una delle attività economiche di produttore, commerciante o prestatore di servizi.
La nozione di soggetto passivo è ampia e dipende principalmente dalla realtà economica dell'attività, non dal rispetto di tutti gli obblighi amministrativi o fiscali.
Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 5, paragrafo 1
Si considera cessione di bene il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
La cessione sussiste quando il bene è effettivamente messo a disposizione dell'acquirente, anche se il fornitore non dispone di un titolo formale o della piena proprietà secondo il diritto nazionale.
Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 17, paragrafi 1 e 2, lettera a)
Il soggetto passivo è autorizzato a dedurre l'IVA dovuta o assolta per i beni che gli sono ceduti e utilizzati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta.
Il diritto alla detrazione è un principio fondamentale e spetta quando sono rispettate le condizioni sostanziali: soggettività passiva, effettiva cessione o prestazione e impiego per operazioni imponibili.
Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e articolo 22, paragrafo 3
Per esercitare il diritto a detrazione il soggetto passivo deve essere in possesso di una fattura redatta secondo le prescrizioni previste.
Le fatture devono contenere le informazioni essenziali sull'emittente, sui beni e sull'IVA. Le irregolarità del fornitore non comportano automaticamente la perdita della detrazione se la documentazione identifica adeguatamente l'operazione.
Legge polacca sull'IVA dell'11 marzo 2004, articolo 86
Nella misura in cui beni e servizi siano usati per attività soggette a imposizione, spetta al soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta a monte.
La normativa nazionale deve essere interpretata e applicata in conformità al principio europeo di neutralità dell'IVA.
Decreto del Ministro delle Finanze polacco del 27 aprile 2004, articolo 14, paragrafo 2, punto 1, lettera a)
Le fatture emesse da un soggetto inesistente non costituiscono fondamento per la detrazione o il rimborso dell'imposta.
La disposizione nazionale è incompatibile con il diritto dell'Unione se applicata automaticamente, senza dimostrare la partecipazione consapevole dell'acquirente a una frode IVA.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere negato automaticamente per le irregolarità fiscali, amministrative o formali del fornitore.
- La realtà effettiva dell'operazione prevale sulla mera regolarità formale: se i beni sono stati realmente consegnati e utilizzati per operazioni imponibili, la detrazione è, in linea di principio, spettante.
- La mancata registrazione IVA, il mancato pagamento dell'imposta, l'assenza di licenze o la mancata presentazione delle dichiarazioni da parte del fornitore non dimostrano da soli l'inesistenza dell'attività economica né la frode dell'acquirente.
- L'amministrazione fiscale deve provare con elementi oggettivi che l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode; non può imporre controlli generali o sproporzionati sugli obblighi fiscali del fornitore.
- L'acquirente deve comunque adottare verifiche ragionevoli quando emergono specifici indizi di anomalia, come prezzi anomali, documentazione incoerente, fornitori non rintracciabili o modalità di pagamento sospette.
- La buona fede non sostituisce le condizioni sostanziali e formali della detrazione, ma impedisce che il contribuente diligente sia penalizzato per frodi commesse da altri operatori della catena commerciale.
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