Sentenza n. 2369/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina del 7 giugno 2024, n. 1152, con cui era stato dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il 19 dicembre 2025, ed era stata notificata all’Amministrazione il 10 giugno 2024. Era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. L’Amministrazione, rimasta non costituita, non aveva dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato. La ricorrente aveva altresì domandato la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, accertando l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di eseguire il giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Messina entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, assegnando ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario ad acta è stato individuato anche in ragione dell’esigenza di utilizzare risorse interne e di evitare ulteriori esborsi potenzialmente costituenti danno erariale; l’incarico è stato ritenuto non remunerabile, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e comunque conseguente a un obbligo già rimasto inevaso dal Ministero. Il TAR ha precisato che l’incarico commissariale costituisce obbligo per il dipendente pubblico, salvo giustificato motivo sottoposto al giudice, e che il commissario non deve necessariamente coincidere con l’organo amministrativo competente all’attività sostanziale. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il meccanismo surrogatorio già disposto rendeva non necessaria tale misura. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Costituiscono la base normativa dell’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta, poiché il giudice ha ritenuto sufficiente e più adeguato il meccanismo commissariale predisposto per eliminare rapidamente l’inerzia amministrativa.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del giudicato è stato ritenuto maturato prima della proposizione dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giurisdizionale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione, sia decorso il termine previsto per l’adempimento e l’amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare, per un ulteriore termine, in caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta non deve necessariamente coincidere con l’organo amministrativo competente all’attività di amministrazione attiva oggetto del giudicato, potendo essere individuato dal giudice secondo criteri di adeguatezza e professionalità.
- L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’amministrazione inadempiente può essere ritenuto compreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, pertanto, non dare luogo a un compenso autonomo, soprattutto quando l’attività commissariale riguarda l’adempimento di un obbligo già rimasto inevaso dall’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il giudice abbia predisposto un meccanismo commissariale idoneo a rimuovere in tempi rapidi l’inerzia amministrativa e abbia ritenuto non necessaria una misura coercitiva ulteriore.
- L’espletamento dell’incarico di commissario ad acta costituisce obbligo per il dipendente pubblico nominato, salvo un giustificato motivo da sottoporre al giudice che ha conferito l’incarico.
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