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Sentenza

Sentenza n. 779/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della ordinanza n. 15941/5173 del 04.12.2017 Protoc. 165944 della medesima data dove il Dirigente ordinava nuovo atto ingiuntivo di demolizione ai sensi dell'art. 33 DPR 380/01 e art. 16 LR 15/2008 a carico della odierna ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti: dell’ordinanza n. 41 del 28.02.2018/88511 datata 28.02.2018 e ricevuta il 21.03.2018;

Giustizia amministrativa201800163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che disponeva la predisposizione di un nuovo ordine di demolizione e successiva ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato dapprima l’ordinanza del 4 dicembre 2017, con la quale il Comune aveva revocato precedenti ordinanze di demolizione e di applicazione della sanzione pecuniaria, prendendo atto del diniego di accertamento di conformità e disponendo agli uffici di predisporre un nuovo ordine di demolizione. Ha poi proposto motivi aggiunti contro l’ordinanza di demolizione del 28 febbraio 2018. Ha dedotto, in relazione all’atto demolitorio, la tardività dell’adozione; il decorso del tempo e il conseguente affievolimento dell’interesse pubblico; il rischio che la demolizione parziale compromettesse la staticità delle parti legittime dell’immobile; l’omessa valutazione di interventi sananti o dell’applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva; nonché la violazione delle garanzie partecipative, per non avere avuto un termine per controdedurre e per acquisire un parere tecnico sulla possibile sanabilità o diversa destinazione delle opere. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per mancata impugnazione di precedenti ordinanze presupposte, divenute inoppugnabili.

La decisione

Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l’ordinanza del 4 dicembre 2017 produceva effetti favorevoli alla ricorrente nella parte in cui revocava precedenti provvedimenti e, per il resto, si limitava a programmare un’attività futura degli uffici, senza disporre direttamente la demolizione. L’eccezione comunale di inammissibilità dei motivi aggiunti è stata respinta: le precedenti ordinanze presupposte erano state revocate in autotutela dal Comune, sicché non impedivano l’impugnazione dell’ordinanza demolitoria successiva. Nel merito, i motivi aggiunti sono stati respinti. Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, trattandosi di potere vincolato che non richiede una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico. Le questioni relative alla staticità delle parti legittime e alla sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria riguardano la fase esecutiva, autonoma e successiva, e non la legittimità dell’ordine demolitorio. La sanatoria era già stata espressamente negata con precedente provvedimento. Le doglianze partecipative sono state ritenute infondate anche perché la ricorrente avrebbe potuto attivarsi per acquisire consulenza tecnica e proporre le proprie deduzioni; inoltre, trattandosi di attività vincolata di repressione dell’abuso, gli eventuali vizi procedimentali sono stati ritenuti non invalidanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il Comune è stato condannato alle spese di lite per euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordine di demolizione delle opere abusive oggetto del giudizio.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    ai sensi dell'art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001 la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione

    La valutazione dell’impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudicare la parte legittima dell’immobile e l’eventuale sostituzione con sanzione pecuniaria appartengono alla fase esecutiva e non condizionano la legittimità dell’ordine di demolizione.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’accertamento di conformità, la cui possibilità era stata prospettata dalla ricorrente ma risultava già definita dal precedente diniego di sanatoria.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    I vizi procedimentali non determinano l’annullabilità del provvedimento vincolato quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 7 l. 241/1990

    Le garanzie di comunicazione di avvio del procedimento sono state richiamate nel giudizio, ma il Collegio ha ritenuto che l’atto precedentemente impugnato avesse svolto funzioni analoghe.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato richiamato insieme alle garanzie partecipative, ritenute comunque non utilmente invocabili rispetto all’ordine demolitorio vincolato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la possibile causa d’inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha disciplinato la forma dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un atto che revoca precedenti provvedimenti sfavorevoli e si limita a disporre attività futura degli uffici è inammissibile per carenza di interesse, non essendo l’atto immediatamente lesivo.
  • La tardiva adozione dell’ordine di demolizione di un abuso edilizio mai assistito da titolo non ne determina l’illegittimità e non impone una motivazione ulteriore sulle ragioni di interesse pubblico, poiché l’esercizio del potere repressivo è vincolato al ripristino della legalità violata.
  • Le questioni relative alla concreta esecuzione della demolizione, inclusa la possibile compromissione della staticità delle parti legittime e l’eventuale sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria, devono essere valutate nella fase esecutiva, autonoma e successiva rispetto all’ordine di demolizione.
  • Il diniego di sanatoria già adottato dall’amministrazione esclude che l’omessa rinnovazione della valutazione di un intervento sanante possa invalidare il successivo ordine di demolizione.
  • Nei procedimenti repressivi di abusi edilizi, aventi natura vincolata, la violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietà

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