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Sentenza

Sentenza n. 1143/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 2331/2025

Giustizia amministrativa202502434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 2331/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 2331/2025, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a ottenere la Carta Docente, di importo annuo pari a euro 500,00, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e il Ministero era stato condannato a emettere la Carta e ad accreditare l’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’integrale esecuzione del titolo, inclusa la penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dall’istanza della parte. Ha fissato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Ha inoltre precisato l’obbligatorietà dell’incarico del commissario ad acta, le modalità di liquidazione del suo compenso e gli adempimenti di deposito telematico. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • d.P.R. n. 115/2002

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, inclusi gli adempimenti e i termini per la presentazione della parcella.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’ottemperanza anche quando il titolo da eseguire è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché sussistano gli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
  • L’accertamento del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittima l’ordine giudiziale di integrale adempimento dell’obbligazione pecuniaria posta a carico della pubblica amministrazione.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell’amministrazione obbligata con facoltà di delega, per l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • Il munus del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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