Cassazione Civile, Ordinanza n. 03135/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, applicata in misura proporzionale su un decreto ingiuntivo che enunciava una scrittura privata del 16 dicembre 2011. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo operante il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA, poiché l'accordo riguardava corrispettivi relativi a lavori edili, carpenteria e prestazioni di servizi, quindi a operazioni soggette a IVA. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1965 c.c. e degli artt. 22 e 55 del d.P.R. n. 131/1986: secondo la ricorrente, la scrittura privata aveva natura transattiva novativa, come mostrato dal tenore letterale dell'accordo e dal fatto che le parti avevano assunto nuove reciproche concessioni e rinunce alle azioni giudiziarie pendenti, dando vita a un nuovo rapporto giuridico non soggetto a IVA, con conseguente esclusione del principio di alternatività e assoggettamento a imposta di registro proporzionale.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha rilevato preliminarmente l'estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119/2018, art. 6, conv. in l. n. 136/2018. Ha dato atto che era stata acquisita informazione sulla possibile definizione agevolata, che la ricorrente non aveva risposto alla richiesta di informazioni né depositato istanza di trattazione, e che non risultava notificato alcun diniego della definizione. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese del giudizio estinto sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate e non è stato disposto ulteriore contributo unificato, in ragione della causa estintiva collegata all'iniziativa della controricorrente.
Norme richiamate
artt. 1362, 1363 e 1965 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la scrittura privata aveva natura transattiva novativa, da interpretare secondo i criteri letterale e sistematico e come transazione con reciproche concessioni e rinunce.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 22 e 55
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale all'atto enunciato nel decreto ingiuntivo e l'esclusione dell'alternatività IVA/registro.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
La definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento; l'eventuale diniego va notificato entro il termine previsto; in mancanza di istanza di trattazione il processo è dichiarato estinto.
l. 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3
Nel giudizio estinto le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato quando l'estinzione consegue a definizione agevolata.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria e nessuna delle parti interessate deposita istanza di trattazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- La mancata risposta alla richiesta di informazioni sulla definizione agevolata, unita all'assenza di un diniego notificato, consente di ritenere operante la causa estintiva prevista dalla disciplina speciale.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non si applica l'ulteriore contributo unificato nei termini ordinari previsti per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03054/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03055/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03057/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03059/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03062/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03064/2024 del 02/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →