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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16880/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di associazione finalizzata al narcotraffico (capo 41), acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio (capo 1) e cessione di stupefacente a terzi (capo 15). I motivi principali: (1) violazione degli artt.186, comma 2, e 297, comma 3, c.p.p. per mancato riconoscimento della "contestazione a catena" e dunque mancata retrodatazione dei termini della misura, sostenendo che elementi idonei fossero già desumibili dagli atti anteriori; (2) insufficienza degli indizi sul capo 1 perché la trasferta del 17/01/2022 non sarebbe provata come efficace approvvigionamento e la motivazione si baserebbe su interpretazioni indeterminate di tabulati e conversazioni; (3) insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul capo 15, basata su una singola intercettazione e su una ricostruzione degli spostamenti non supportata da dati; (4) carenza di gravità indiziaria rispetto al capo associativo (capo 41) per ruolo marginale e breve arco temporale tra iscrizione e arresto. La difesa chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: sul punto della "desumibilità dagli atti" (art.297, comma 3 c.p.p.) ha confermato che occorreva una specifica significanza processuale delle risultanze e che molte delle emergenze probatorie decisive erano confluite in un'informativa depositata solo il 4/08/2022, non desumibile al momento del primo rinvio a giudizio; ha ritenuto gli altri motivi inammissibili o manifestamente infondati, osservando che la difesa non ha efficacemente contraddetto il complesso argomentativo del giudice del riesame né prodotto una lesione della motivazione interna del provvedimento; ha confermato la valutazione delle intercettazioni e degli spostamenti come elementi gravi e congrui per sostenere le misure cautelari. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p., e trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per quanto previsto dall'art.94 c.1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 c.p.p.

    Riferito dalla difesa nella censura sulla motivazione; la Corte non ravvisa una violazione specifica dell'articolo dato che ha valutato congrua la motivazione e la ricostruzione probatoria operata dai giudici del riesame

  • art. 297, comma 3 c.p.p.

    La Corte precisa che la retrodatazione ("contestazione a catena") opera solo se gli elementi probatori della successiva ordinanza risultano effettivamente desumibili dagli atti del primo procedimento al momento del rinvio a giudizio; non basta la mera esistenza in re delle risultanze in altro procedimento, serve che quelle risultanze abbiano "specifica significanza processuale" già confluita nel compendio del primo procedimento

  • artt. 273 e 274 c.p.p.

    Richiamati in relazione all'incolpazione provvisoria: la Corte richiede motivazione puntuale e apprezzamento complessivo degli indizi; ma ha ritenuto le censure della difesa aspecifiche o fondate su letture alternative non idonee a travolgere il giudizio del riesame

  • art. 73 D.P.R. 309/1990 (T.U. Stupefacenti)

    Norma sostanziale relativa agli illeciti di produzione/importazione/traffico di stupefacenti citata in relazione all'incolpazione provvisoria; la Corte ha ritenuto che dagli elementi investigativi complessivi emergesse gravità indiziaria sufficiente

  • art. 74 D.P.R. 309/1990 (T.U. Stupefacenti)

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che, alla luce delle intercettazioni e degli accertamenti, sussistessero indizi idonei a configurare il ruolo associativo e di custodia delittuosa della ricorrente

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente a seguito del rigetto del ricorso

  • art. 94 c.1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale per la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario: la Corte dispone la trasmissione della copia del provvedimento per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • La "desumibilità dagli atti" ai fini della retrodatazione cautelare richiede che le risultanze successive fossero già effettivamente confluite, con valore processuale, nel compendio probatorio del primo procedimento; la mera conoscibilità o l'esistenza in re di indizi non è sufficiente
  • Le valutazioni del giudice del merito circa la gravità indiziaria e l'apprezzamento delle intercettazioni e dei tabulati telefonici sono sindacabili in Cassazione solo entro i limiti stretti della motivazione: scelte argomentative coerenti e interne non vengono rimesse in discussione in presenza di semplici letture alternative proposte dalla difesa
  • Per contestazioni basate su intercettazioni e movimenti telefonici è cruciale la valutazione complessiva e temporale (sequenza conversazioni, celle di aggancio, orari): singoli elementi deboli possono acquisire rilevanza probatoria nel contesto
  • La doglianza di contraddittorietà della motivazione richiede l'evidenza di incoerenze interne o l'impossibilità di individuare quale delle tesi contrastanti abbia formato il convincimento del giudice; una diversa interpretazione difensiva non basta
  • Le impugnazioni sulla carenza di gravità indiziaria per il reato associativo devono confrontarsi puntualmente con tutte le emergenze investigative utilizzate dal giudice (intercettazioni, comportamenti ripetuti, ruoli specifici come custodia/trasporto), non limitarsi a rilievi generici sul breve arco temporale o su rapporti personali

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