Cassazione Civile, Ordinanza n. 28744/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dalla fornitura di accessori per la produzione di calzature che, secondo la società acquirente, sarebbero risultati difettosi e avrebbero causato la restituzione dei prodotti da parte del cliente finale. Il Tribunale aveva rigettato le domande risarcitorie proposte dall’acquirente nei confronti di più società fornitrici. La Corte d’appello aveva invece accolto parzialmente l’impugnazione principale, condannando in solido varie società fornitrici al risarcimento dei danni e alla restituzione di specifiche somme relative a singole fatture. La società fornitrice ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi da essa offerti a dimostrazione del corretto adempimento e le risultanze di un accertamento tecnico preventivo; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2055 c.c., contestando la condanna solidale di tutte le imprese fornitrici, assumendo che la norma riguarderebbe solo la responsabilità extracontrattuale e che, comunque, la quantificazione del danno sarebbe stata errata anche per l’esiguità del valore degli accessori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, dietro la dedotta anomalia motivazionale, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Ha ritenuto il secondo motivo infondato quanto alla censura sull’art. 2055 c.c., affermando che la responsabilità solidale può operare anche quando concorrono condotte autonome e titoli di responsabilità diversi, purché il fatto dannoso sia imputabile a più persone; ha inoltre dichiarato inammissibile la parte del motivo relativa alla quantificazione del danno perché meramente fattuale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di due controricorrenti, mentre le spese verso una terza controricorrente sono state compensate. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La censura di motivazione apparente o omesso esame non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La doglianza per violazione di legge deve effettivamente investire l’erronea applicazione della norma, non una diversa ricostruzione del fatto.
art. 2055 c.c.
"norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p."
La responsabilità solidale richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone; le condotte possono essere autonome e i titoli di responsabilità anche diversi, purché vi sia unicità del fatto dannoso per il danneggiato e nesso causale tra le singole condotte e l’evento.
art. 41 c.p.
Richiamato come parametro della causalità materiale nella lettura dell’art. 2055 c.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di omesso esame o motivazione apparente è inammissibile quando, sotto tale veste, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito della controversia.
- La responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. può essere affermata anche se le condotte causative sono autonome e i titoli di responsabilità sono diversi, purché il fatto dannoso sia unitario rispetto al danneggiato e sia accertato il nesso causale tra ciascun antecedente e l’evento.
- Una doglianza sulla quantificazione del danno che si risolva in contestazioni di puro fatto non è scrutinabile in cassazione come violazione di legge.
- Il giudizio di cassazione non consente di sostituire al giudizio di merito una diversa ricostruzione del materiale probatorio, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini ammessi dal codice.
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