Sentenza n. 64/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento della nota comune prot. n. 59401/2020 e delibera di Giunta comunale n. 104/2019 in materia di sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5g); di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della condotta processuale delle parti.
Atto impugnato: nota comune e delibera comunale in materia di sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G)
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Un operatore di telecomunicazioni ha impugnato la nota comune prot. n. 59401/2020 e la delibera della Giunta comunale n. 104/2019, nonché gli atti presupposti, consequenziali o connessi, relativi ai sistemi di comunicazioni elettroniche 5G. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 9 gennaio 2026, di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Un altro operatore di telecomunicazioni è intervenuto ad adiuvandum. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità sostanziale dedotti contro gli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite valutando la condotta processuale delle parti.
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