Corte di giustizia, Sentenza C-743/24
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 aprile 2025. — MA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra – Consegna di una persona al Regno Unito ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Rischio di violazione di un diritto fondamentale – Articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Modifica, sfavorevole per la persona condannata, del regime di liberazione condizionale. — Causa C-743/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito i limiti del principio di legalità delle pene nel contesto della consegna al Regno Unito ai sensi dell'ASCC. Ha stabilito che l'inasprimento delle condizioni di liberazione condizionale per reati commessi prima della riforma non integra automaticamente una pena più grave ai sensi della Carta. Decisivo è che la possibilità di liberazione condizionale resti sostanzialmente esistente e che non sia modificata la durata massima della pena detentiva.
Rinvio pregiudiziale sull'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta: se la modifica sfavorevole del regime di liberazione condizionale integri una "pena più grave" in caso di consegna al Regno Unito.
La questione giuridica
Se l'applicazione, a una persona condannata a una pena detentiva di durata determinata, di una nuova disciplina della liberazione condizionale che richiede l'espiazione di almeno due terzi della pena e subordina la liberazione a una valutazione di pericolosità da parte di un'autorità specializzata, pur prevedendo la liberazione automatica un anno prima della fine della pena, determini l'imposizione di una "pena più grave" rispetto a quella vigente al momento dei fatti, in violazione dell'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che non viola l'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta la mera applicazione retroattiva di un regime di liberazione condizionale più severo per una pena detentiva di durata determinata, quando la modifica non sopprime in sostanza la possibilità di liberazione condizionale né aggrava la natura intrinseca della pena inizialmente comminata. Anche se la nuova disciplina impone di scontare almeno due terzi della pena e subordina la liberazione a una valutazione di pericolosità, essa resta una regola di esecuzione della pena e non comporta, di per sé, l'irrogazione di una pena più grave.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 524, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito
- Articolo 604, lettera c), dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito
- Articolo 613, paragrafo 2, dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito
- Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Rinvio pregiudiziale sull'effetto retroattivo della modifica del regime di liberazione condizionale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese nell'ambito dell'esecuzione, in Irlanda, di quattro mandati d'arresto emessi nel Regno Unito nei confronti di MA. Il nodo è se la nuova disciplina nordirlandese sulla liberazione condizionale, applicabile anche a reati commessi prima della sua entrata in vigore, violi il principio di legalità delle pene sancito dall'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.
Fatti e procedimento principale
MA contestava la propria consegna al Regno Unito sostenendo che, in caso di condanna a pena detentiva, sarebbe stato assoggettato a un regime di liberazione condizionale più severo di quello vigente al momento dei fatti. Secondo la disciplina precedente, per le pene detentive di durata determinata il giudice fissava un "periodo di detenzione" non superiore alla metà della pena, al termine del quale la liberazione era automatica.
La nuova normativa nordirlandese, applicabile dal 30 aprile 2021 anche ai reati precedenti, prevede invece per alcuni reati terroristici un "periodo di detenzione adeguato" e un periodo aggiuntivo, con possibilità di liberazione condizionale solo dopo aver scontato due terzi del periodo di detenzione e previo giudizio favorevole sulla non necessità della detenzione ai fini della protezione della società. In ogni caso, la liberazione deve intervenire un anno prima della fine della pena.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto l'articolo 7 CEDU e l'articolo 524 dell'ASCC, che ribadiscono il rispetto dei diritti fondamentali e, per l'Unione e gli Stati membri, della Carta. Sono poi rilevanti l'articolo 604, lettera c), dell'ASCC, che consente di subordinare la consegna a garanzie supplementari in presenza di un rischio effettivo per i diritti fondamentali, e l'articolo 613, paragrafo 2, che consente di chiedere informazioni complementari allo Stato emittente.
Sul piano della Carta, la disposizione centrale è l'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, che vieta di infliggere una pena più grave di quella applicabile al momento del reato. La Corte richiama inoltre l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, per il rapporto con la CEDU.
La questione sottoposta alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva se il passaggio da un sistema di liberazione automatica dopo metà pena a un sistema che richiede l'espiazione di almeno due terzi della pena e una valutazione di pericolosità determini una "pena più grave". In sostanza, bisognava stabilire se la modifica attenga soltanto all'esecuzione della pena o incida sulla pena stessa.
Il ragionamento della Corte
La Corte muove dalla distinzione, consolidata nella giurisprudenza della Corte EDU e propria anche della Carta, tra la nozione di "pena" e le misure relative alla sua esecuzione o applicazione. Una misura concernente il condono della pena o la liberazione condizionale non fa parte, di regola, della pena in senso stretto.
La Corte precisa però che occorre verificare caso per caso la natura intrinseca della pena prevista dal diritto interno al momento del reato. Una modifica del regime di liberazione condizionale viola l'articolo 49 della Carta solo se modifica retroattivamente la portata stessa della pena, fino a trasformarla in una pena più grave.
Secondo la Corte, il semplice prolungamento della soglia di accesso alla liberazione condizionale non basta, da solo, a integrare una violazione. La situazione può cambiare solo se la modifica abroga sostanzialmente la possibilità di liberazione condizionale o si colloca in un insieme di misure che aggravano la natura intrinseca della pena inizialmente comminata.
Nel caso di specie, la nuova disciplina non sopprime la liberazione condizionale: la conserva, anche se la rende subordinata a un giudizio di pericolosità dopo l'espiazione di una parte della pena, e in ogni caso impone la liberazione un anno prima della fine della pena. Inoltre, non modifica la durata massima della pena detentiva irrogabile, che resta quella originaria. La valutazione della pericolosità è qualificata come tipica del diritto penitenziario e quindi riferibile all'esecuzione della pena, non alla sua commisurazione.
Decisione
La Corte conclude che l'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta deve essere interpretato nel senso che non costituisce imposizione di una pena più grave l'applicazione, a una persona condannata a pena detentiva di durata determinata, di un regime che richiede l'espiazione di almeno due terzi della pena prima della liberazione condizionale, subordina tale liberazione a una valutazione di pericolosità e garantisce comunque la liberazione un anno prima della fine della pena, quando il regime precedente prevedeva la liberazione automatica dopo metà pena.
Principio affermato
La modifica retroattiva delle condizioni di liberazione condizionale non viola di per sé il principio di legalità delle pene, se resta una misura di esecuzione della pena e non altera sostanzialmente la natura o la durata massima della pena comminata. Solo una soppressione sostanziale della possibilità di liberazione condizionale, o un complessivo aggravamento della natura intrinseca della pena, potrebbe integrare una "pena più grave" ai sensi della Carta.
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