Corte di giustizia, Sentenza C-431/23
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 aprile 2025. — AE e a. contro BA e.a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimenti d’imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “procedura fallimentare” – Trasferimento di un’impresa che interviene a seguito di una dichiarazione di fallimento dopo la preparazione dello stesso nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale. — Causa C-431/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 non è esclusa in via automatica solo perché il trasferimento sia stato preparato prima del fallimento nell’ambito di una riorganizzazione giudiziale. Ciò che conta è se, nel caso concreto, la procedura complessivamente considerata soddisfi i requisiti di procedura fallimentare o di insolvenza analoga, finalizzata alla liquidazione, soggetta al controllo di un’autorità pubblica e non abusiva. La valutazione definitiva è rimessa al giudice nazionale.
Applicabilità della deroga dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 a un trasferimento d’impresa preparato in riorganizzazione giudiziale e attuato dopo il fallimento
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che la deroga alla tutela degli articoli 3 e 4 si applica quando il trasferimento di un’impresa è stato predisposto durante una procedura di riorganizzazione giudiziale, non omologato dal giudice competente e poi eseguito immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento, senza una specifica disciplina legislativa o regolamentare interna per il pre-pack.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 può applicarsi anche quando un trasferimento d’impresa sia stato preparato in una procedura di riorganizzazione giudiziale e poi eseguito dopo il fallimento, purché la procedura effettivamente attuata sia, in concreto, una procedura fallimentare o di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente, svolta sotto il controllo di un’autorità pubblica competente e non abusiva. Spetta al giudice nazionale verificare se la fase di riorganizzazione e quella fallimentare costituiscano un’unica operazione riconducibile a tali requisiti; in difetto, la sola riorganizzazione giudiziale non basta ad attrarre la deroga.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/23/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
- Articolo 5, paragrafo 4, direttiva 2001/23/CE
Applicabilità dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 a un trasferimento preparato in riorganizzazione giudiziale
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal du travail de Liège in una controversia tra ex lavoratori della WIBRA BELGIË SA, i curatori della società e la cessionaria WIBRA BELGIË SRL. Il giudice belga chiede se la deroga prevista per le procedure fallimentari dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 si applichi a un trasferimento d’impresa predisposto durante una riorganizzazione giudiziale, non omologato, e poi eseguito subito dopo la dichiarazione di fallimento.
Contesto fattuale e procedimento principale
La WIBRA BELGIË SA ha ottenuto l’apertura di una procedura di riorganizzazione giudiziale; i commissari giudiziali hanno preparato un piano di rilevamento poi non omologato dal tribunal de l’entreprise de Gand. Lo stesso giorno il tribunale ha dichiarato il fallimento della società, nominando gli stessi soggetti curatori, e il giorno successivo è stato eseguito il trasferimento di parte degli attivi e della forza lavoro alla WIBRA BELGIË SRL, con riassunzione di 183 lavoratori su 439.
I ricorrenti, ex dipendenti non riassunti, lamentano la violazione degli obblighi di informazione e consultazione in caso di licenziamento collettivo e chiedono il risarcimento dei danni; sostengono anche che la cessionaria debba rispondere in solido, come se vi fosse stato un trasferimento d’impresa rilevante ai sensi della disciplina europea e del CCL n. 32 bis belga.
Normativa rilevante
La Corte richiama il considerando 3 della direttiva 2001/23, che mira a tutelare i lavoratori nei cambiamenti di imprenditore, e gli articoli 1, 3, 4 e 5 della stessa direttiva. In particolare:
- l’articolo 3 prevede il trasferimento automatico dei diritti e degli obblighi del cedente al cessionario;
- l’articolo 4 vieta che il trasferimento sia di per sé motivo di licenziamento;
- l’articolo 5, paragrafo 1, esclude tali regole nei casi di procedura fallimentare o di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione, sotto controllo di un’autorità pubblica competente, salvo diversa scelta dello Stato membro;
- l’articolo 5, paragrafo 4, impone agli Stati membri di prevenire abusi delle procedure di insolvenza che privino i lavoratori dei diritti riconosciuti dalla direttiva.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che l’articolo 5, paragrafo 1, costituisce una deroga alla tutela dei lavoratori e va quindi interpretato restrittivamente. Ne discende che non basta una mera procedura preparatoria del fallimento: la deroga opera solo se il trasferimento rientra effettivamente in una procedura fallimentare o analoga, aperta in vista della liquidazione del patrimonio del cedente, e soggetta al controllo di un’autorità pubblica.
La Corte osserva che una procedura di riorganizzazione giudiziale, di per sé, normalmente non soddisfa il primo requisito, perché non è necessariamente una procedura fallimentare e non conduce automaticamente alla liquidazione. Tuttavia, il trasferimento può rientrare nell’articolo 5 se la riorganizzazione e il successivo fallimento costituiscono, nel loro insieme, un’unica operazione che implica sin dall’inizio la situazione di insolvenza e la successiva liquidazione.
Quanto alla finalità della procedura, la Corte precisa che occorre verificare se l’obiettivo principale sia la massimizzazione della soddisfazione collettiva dei creditori, e non la mera salvaguardia dell’impresa o delle sue parti economicamente redditizie. È compatibile con tale finalità anche un trasferimento che, in via accessoria, consenta il mantenimento dell’attività e dell’occupazione, purché resti prevalente lo scopo liquidatorio. Il giudice nazionale dovrà inoltre accertare che la procedura sia sufficientemente disciplinata da norme legislative o regolamentari e che non presenti caratteri di abuso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4.
Sul controllo pubblico, la Corte richiama la propria giurisprudenza: nel caso di una fase preparatoria in cui il commissario giudiziale organizza il trasferimento nell’interesse del debitore, ciò può non bastare; ma se l’operazione complessiva, considerata unitariamente, è incardinata in una procedura fallimentare controllata da un giudice e dal curatore, il requisito può essere soddisfatto.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 si applica anche a una situazione in cui una procedura fallimentare segue una procedura di riorganizzazione giudiziale nel corso della quale è stato elaborato un accordo di trasferimento parziale non omologato e poi eseguito dopo il fallimento, a condizione che la procedura effettivamente attuata sia aperta in vista della liquidazione, si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente e non sia abusiva. La verifica concreta di tali condizioni spetta al giudice del rinvio.
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