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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-686/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 aprile 2025. — Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) contro Commissione europea. — Impugnazione – Programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nell’ambito della ricerca biologica – Progetto SEAPURA – Contratto di sovvenzione – Relazione di audit dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Scoperta di una frode o di irregolarità finanziarie – Domanda di rimborso del contributo dell’Unione europea – Nota di addebito – Credito dell’Unione – Prescrizione – Contratto disciplinato dal diritto belga – Apertura, in Francia, di una procedura di insolvenza nei confronti del debitore – Dichiarazione di credito da parte della Commissione europea – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Applicazione diretta – Interruzione del termine di prescrizione di diritto belga. — Causa C-686/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l'impugnazione del CEVA contro la sentenza del Tribunale che aveva fissato l'importo del credito della Commissione relativo al recupero di una sovvenzione del progetto Seapura. Viene confermato che la dichiarazione di credito presentata dalla Commissione nella procedura di salvaguardia francese ha interrotto la prescrizione anche ai fini del diritto belga, in applicazione del regolamento n. 1346/2000. È altresì confermato che l'assoluzione penale del CEVA non impediva il rimborso previsto dal contratto, fondato sulla mera constatazione di frodi o gravi irregolarità finanziarie in audit.

Impugnazione respinta: la dichiarazione di credito della Commissione nell'ambito di una procedura di insolvenza francese ha interrotto la prescrizione di un credito contrattuale disciplinato dal diritto belga, e il rimborso della sovvenzione poteva essere richiesto sulla base della constatazione di gravi irregolarità finanziarie accertate in audit.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse errato nel: i) individuare il dies a quo della prescrizione del credito della Commissione fondato sul contratto Seapura; ii) ritenere che la dichiarazione di credito presentata dalla Commissione in una procedura di salvaguardia aperta in Francia interrompesse la prescrizione anche ai fini del diritto belga in forza del regolamento n. 1346/2000; iii) valorizzare la relazione OLAF e l'articolo contrattuale che consente il rimborso per frodi o gravi irregolarità finanziarie; iv) ritenere irrilevante l'assoluzione penale del CEVA e non violato il principio di autonomia procedurale.

Principio di diritto

In un contratto di sovvenzione UE disciplinato dal diritto belga, la Commissione può chiedere il rimborso delle somme versate quando un audit constata frodi o gravi irregolarità finanziarie, senza che sia necessaria una condanna penale; inoltre, la dichiarazione di credito presentata dalla Commissione in una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro produce, in forza del regolamento n. 1346/2000, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura anche nel diritto dello Stato il cui diritto governa il contratto, con conseguente interruzione della prescrizione secondo tale legge. L'impugnazione è stata respinta perché i motivi del CEVA erano in parte nuovi e in parte infondati o irricevibili.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 170 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, articolo 71
  • Regolamento (CE) n. 1346/2000, articoli 3, 4, 16 e 17
  • Code civil belga, articoli 1134, 2257 e 2262 bis
  • Code de commerce francese, articoli L. 622-21-I, L. 622-24 e L. 622-25-1
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 41

Impugnazione sul credito della Commissione relativo al progetto Seapura

La sentenza riguarda un'impugnazione proposta dal CEVA avverso la decisione del Tribunale che aveva accertato e quantificato il credito della Commissione europea derivante dal rimborso di sovvenzioni versate in esecuzione di un contratto di finanziamento per il progetto Seapura. La controversia tocca insieme il diritto contrattuale applicabile, la prescrizione e gli effetti transfrontalieri di una procedura di insolvenza.

Fatti e svolgimento della vicenda

La Commissione aveva concluso con il CEVA un contratto di sovvenzione del 17 gennaio 2001, disciplinato dal diritto belga. Dopo un'indagine OLAF avviata nel 2006 e una relazione definitiva dell'11 dicembre 2007, la Commissione aveva emesso note di addebito nel marzo 2009 per il recupero delle somme versate. Nel 2016, dopo l'apertura in Francia di una procedura di salvaguardia nei confronti del CEVA, la Commissione aveva dichiarato il proprio credito nella procedura.

In primo grado, il Tribunale aveva ritenuto non prescritto il credito della Commissione e aveva fissato l'importo dovuto in EUR 168220,16 oltre interessi. Il Tribunale aveva considerato che la dichiarazione di credito presentata nella procedura di salvaguardia aveva interrotto la prescrizione del credito anche nel diritto belga, in virtù del regolamento n. 1346/2000.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 71 del regolamento n. 1605/2002 sul bilancio UE, in tema di accertamento e recupero dei crediti;
  • gli articoli 3, 4, 16 e 17 del regolamento n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, sulla legge applicabile e sul riconoscimento degli effetti nello Stato membro;
  • gli articoli 1134, 2257 e 2262 bis del codice civile belga;
  • gli articoli L. 622-21-I, L. 622-24 e L. 622-25-1 del codice del commercio francese;
  • l'articolo 288 TFUE, richiamato per ribadire l'efficacia diretta dei regolamenti.

Le questioni controverse in impugnazione

Il CEVA ha dedotto due motivi principali:

  • errore di diritto sulla prescrizione del credito della Commissione, sia quanto al dies a quo sia quanto all'effetto interruttivo della dichiarazione di credito nella procedura di salvaguardia;
  • violazione del principio di buona amministrazione della giustizia, per una presunta valutazione erronea della relazione OLAF e per il mancato rilievo dell'assoluzione penale in Francia.

Decisione della Corte sulla prescrizione

La Corte respinge o dichiara irricevibili le censure del CEVA sulla prescrizione. In particolare, ritiene nuovo e quindi irricevibile l'argomento secondo cui il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla cessazione del contratto e non dall'emissione delle note di addebito, poiché dinanzi al Tribunale il CEVA aveva ammesso che le note di addebito segnavano il dies a quo.

La Corte conferma poi che la dichiarazione di credito presentata dalla Commissione il 15 settembre 2016 nella procedura di salvaguardia ha interrotto la prescrizione. L'articolo L. 622-25-1 del codice del commercio francese prevede infatti che la dichiarazione di credito interrompa la prescrizione fino alla chiusura della procedura, e il regolamento n. 1346/2000 impone il riconoscimento in tutti gli Stati membri degli effetti della procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato di apertura. Ne consegue che l'effetto interruttivo prodotto dal diritto francese si è esteso al credito disciplinato dal diritto belga.

Decisione sul merito del credito e sulla relazione OLAF

La Corte respinge anche le censure sul merito. Conferma che il contratto Seapura autorizzava la Commissione a chiedere il rimborso integrale del contributo dopo la scadenza del contratto o la cessazione della partecipazione del contraente, in caso di frodi o gravi irregolarità finanziarie constatate in audit. Non era quindi necessaria una condanna penale, né la qualificazione penale dei fatti.

Quanto alla relazione OLAF, la Corte ritiene che il CEVA chiedesse in realtà una rivalutazione dei fatti e delle prove, attività sottratta al sindacato della Corte in sede di impugnazione salvo snaturamento, che non era stato dimostrato. L'assoluzione penale del CEVA non incideva sull'applicazione della clausola contrattuale, perché le nozioni di frode o grave irregolarità finanziaria ai fini del contratto non si sovrapponevano alle imputazioni penali di truffa e distrazione di fondi pubblici.

Autonomia procedurale e dispositivo

La Corte esclude infine la violazione del principio di autonomia procedurale, poiché nel caso di specie operava una disciplina unionale specifica, ossia il regolamento n. 1346/2000, direttamente applicabile. Non si trattava dunque di applicare un diritto nazionale in assenza di norme UE.

L'impugnazione è respinta integralmente e il CEVA è condannato alle spese.

Come è indicizzato

Materiecontratti di sovvenzione ueprescrizioneinsolvenza transfrontalierarecupero di crediti dell'unionecontrolli e audit antifrode

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