Corte di giustizia, Sentenza C-807/23
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 aprile 2025. — Katharina Plavec contro Rechtsanwaltskammer Wien. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Avvocati – Formazione dei praticanti avvocati – Restrizione territoriale – Normativa nazionale che richiede il compimento di una parte del periodo di formazione di un praticante avvocato presso un avvocato stabilito nel territorio nazionale. — Causa C-807/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una normativa austriaca che richiedeva che tre anni di praticantato forense fossero svolti in Austria presso un avvocato stabilito in Austria. Pur riconoscendo che gli Stati membri possono definire i requisiti di accesso alla professione forense, la Corte ha ritenuto che tale requisito territoriale osti alla libera circolazione dei lavoratori. La restrizione non è stata considerata proporzionata, perché gli obiettivi di formazione, controllo e qualità possono essere raggiunti anche tramite un praticantato svolto in un altro Stato membro, se l’interessato prova l’equivalenza dell’esperienza acquisita.
Libera circolazione dei lavoratori e praticantato forense: incompatibilità con l’articolo 45 TFUE di una regola nazionale che impone una parte del praticantato presso un avvocato stabilito nello Stato membro, senza ammettere un equivalente svolto in altro Stato membro.
La questione giuridica
Se l’articolo 45 TFUE osti a una normativa nazionale che, quale condizione per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, impone che una parte determinata del praticantato sia svolta presso un avvocato stabilito nello Stato membro interessato, escludendo l’equivalenza di un praticantato svolto presso un avvocato stabilito in un altro Stato membro, anche se iscritto all’ordine forense del primo Stato membro e operante nel diritto di tale Stato.
Principio di diritto
L’articolo 45 TFUE osta a una normativa nazionale che imponga, per l’accesso alla professione di avvocato, che una parte determinata del praticantato sia necessariamente svolta presso un avvocato stabilito nello Stato membro interessato, senza consentire che essa sia svolta presso un avvocato stabilito in un altro Stato membro, quando il praticante opera comunque sotto la supervisione di un avvocato abilitato nello Stato membro di origine e può dimostrare alle autorità competenti che l’esperienza acquisita è equivalente; una siffatta regola costituisce una restrizione alla libera circolazione non proporzionata rispetto agli obiettivi di tutela degli utenti dei servizi legali e di buona amministrazione della giustizia.
Norme richiamate
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 98/5/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 98/5/CE
- Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 98/5/CE
- Articolo 26 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), TFUE
Libera circolazione dei lavoratori e praticantato forense
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof austriaco in materia di accesso alla professione di avvocato e, in particolare, della compatibilità con l’articolo 45 TFUE di una disciplina nazionale che condiziona l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati allo svolgimento di una parte determinata del praticantato presso un avvocato stabilito in Austria.
Fatti e procedimento principale
Katharina Plavec aveva svolto, dal gennaio 2022, un praticantato retribuito presso uno studio legale di Francoforte sul Meno, lavorando sotto la supervisione di un avvocato austriaco iscritto all’ordine forense austriaco e occupandosi di diritto austriaco. Aveva chiesto alla Rechtsanwaltskammer Wien sia l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati sia il rilascio del certificato relativo al potere limitato di rappresentanza previsto dall’articolo 15, paragrafo 3, della RAO.
La RAK aveva rigettato la domanda perché il praticantato non era stato svolto presso un avvocato stabilito in Austria, come richiesto dagli articoli 2 e 30 RAO. Il reclamo amministrativo era stato respinto e, successivamente, la controversia era stata portata dinanzi all’Oberster Gerichtshof.
Normativa nazionale rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2 RAO, che prevede un praticantato di cinque anni, di cui almeno tre anni presso un avvocato in Austria;
- l’articolo 15, paragrafi 3 e 4, RAO, che collega al praticantato presso un avvocato il potere limitato di rappresentanza in giudizio e il rilascio del relativo certificato;
- l’articolo 30, paragrafo 1, RAO, che disciplina l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 45 TFUE osti a una normativa nazionale che impone lo svolgimento di una parte del praticantato, necessario per l’accesso alla professione forense, presso un avvocato stabilito nello Stato membro, senza riconoscere come equivalente un periodo svolto presso un avvocato stabilito in un altro Stato membro, anche quando tale avvocato è iscritto a un ordine forense del primo Stato e l’attività riguarda il diritto di quest’ultimo.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, in assenza di armonizzazione dei requisiti di accesso alla professione, gli Stati membri restano competenti a definire conoscenze e qualifiche richieste, ma devono esercitare tale competenza nel rispetto delle libertà fondamentali del Trattato.
Sottolinea poi che il praticantato forense rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE quando è svolto in qualità di lavoratore subordinato retribuito. Una normativa che obbliga a svolgere una parte determinata del praticantato in Austria può quindi ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio della libera circolazione, poiché impedisce ai giuristi interessati di svolgere tale periodo in un altro Stato membro.
Quanto alla giustificazione, la Corte riconosce che obiettivi quali la tutela dei destinatari dei servizi legali e la buona amministrazione della giustizia costituiscono motivi imperativi di interesse generale. Riconosce anche che il requisito territoriale è, in astratto, idoneo a favorire la familiarità del praticante con la pratica del diritto nazionale, le autorità e gli organi giurisdizionali dello Stato membro, nonché a facilitare i controlli dell’ordine professionale.
Tuttavia, la misura è giudicata sproporzionata. La Corte osserva che lo stesso obiettivo potrebbe essere raggiunto consentendo lo svolgimento del praticantato presso un avvocato stabilito in un altro Stato membro, purché il praticante dimostri alle autorità nazionali che l’esperienza acquisita è equivalente a quella di un praticantato svolto nello Stato membro interessato. La Corte richiama anche la possibilità per le autorità professionali di effettuare controlli mirati e di irrogare sanzioni disciplinari in caso di irregolarità.
La Corte respinge inoltre l’argomento tratto dalla direttiva 98/5/CE: la disciplina adottata dal legislatore dell’Unione per gli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di origine non esclude l’applicazione dell’articolo 45 TFUE al caso del praticantato forense qui in esame.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 45 TFUE osta a una normativa di uno Stato membro che impone lo svolgimento di una parte determinata del praticantato necessario per l’accesso alla professione di avvocato presso un avvocato stabilito in detto Stato membro, escludendo che quella parte possa essere svolta presso un avvocato stabilito in un altro Stato membro, anche se iscritto all’ordine forense del primo Stato membro e operante nel diritto di quest’ultimo, senza consentire che l’interessato provi l’equivalenza della formazione e dell’esperienza acquisite altrove.
Principio affermato
Il diritto dell’Unione non consente una restrizione territoriale rigida del praticantato forense quando esistono modalità meno restrittive idonee a garantire un’esperienza equivalente e il controllo da parte delle autorità competenti.
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