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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-462/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 aprile 2025. — Commissione europea contro Repubblica di Bulgaria. — Inadempimento di uno Stato – Tutela dei consumatori – Direttiva 2009/54/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Divieto di commercializzazione di un’acqua minerale naturale e di un’acqua di sorgente provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale – Articolo 7, paragrafo 2, lettera b) – Articolo 9, paragrafo 4, lettera c) – Requisiti in materia di etichettatura – Informazioni obbligatorie – Nome della sorgente – Recepimento non corretto. — Causa C-462/23

Giurisprudenza europea62023CJ0462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha accolto il ricorso della Commissione contro la Bulgaria per non corretto recepimento della direttiva 2009/54/CE sulle acque minerali naturali. Ha ritenuto che la normativa bulgara fosse troppo restrittiva o imprecisa rispetto al divieto di usare più descrizioni commerciali per acque provenienti da un’unica sorgente, all’obbligo di indicare il nome della sorgente in etichetta e alle condizioni per usare la denominazione "acqua di sorgente". La Corte ha richiamato la propria sentenza Hotel Sava Rogaška per chiarire che "sorgente" non è sinonimo di "punto di emergenza".

Inadempimento della Bulgaria per non corretto recepimento della direttiva 2009/54/CE sulle acque minerali naturali e di sorgente, in particolare su denominazione commerciale ed etichettatura

La questione giuridica

Se la normativa bulgara di recepimento della direttiva 2009/54/CE sia incompatibile con: 1) il divieto di commercializzare acque minerali naturali e acque di sorgente provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale; 2) l’obbligo di indicare in ეტichetta il nome della sorgente per acque minerali naturali e di sorgente; 3) la regola per cui il termine "acqua di sorgente" può essere usato solo per prodotti che rispettano i requisiti di etichettatura e commercializzazione previsti dalla direttiva.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che la Bulgaria è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/54/CE perché il suo diritto nazionale non vietava correttamente la commercializzazione, sotto più descrizioni commerciali, di acque minerali naturali e di acque di sorgente provenienti da un’unica sorgente, non imponeva l’indicazione del nome della sorgente in etichetta e consentiva l’uso della qualifica di "acqua di sorgente" anche per acque che non rispettavano i requisiti della direttiva. La nozione di "sorgente" non coincide con il "punto di emergenza" o con il "giacimento" e gli Stati membri devono recepire con precisione gli obblighi della direttiva, senza sostituirli con nozioni nazionali diverse.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 2009/54/CE
  • Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2009/54/CE
  • Articolo 8, paragrafo 2, direttiva 2009/54/CE
  • Articolo 9, paragrafo 4, lettera c), direttiva 2009/54/CE
  • Allegato I, parte I, punto 1, direttiva 2009/54/CE
  • Articolo 138, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte

Inadempimento della Bulgaria per il recepimento della direttiva 2009/54/CE sulle acque minerali naturali e di sorgente

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea ex articolo 258 TFUE contro la Repubblica di Bulgaria. La controversia concerne il recepimento di alcune disposizioni della direttiva 2009/54/CE in materia di commercializzazione ed etichettatura delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.

Parti e contesto procedurale

La Commissione ha contestato alla Bulgaria tre profili di inadempimento: il mancato divieto di commercializzare acque provenienti da un’unica sorgente sotto più descrizioni commerciali, la mancata imposizione dell’obbligo di indicare il nome della sorgente in etichetta e l’autorizzazione all’uso del termine "acqua di sorgente" per prodotti non conformi ai requisiti della direttiva. La Corte ha deciso senza conclusioni dell’avvocata generale.

Normativa rilevante

La direttiva 2009/54/CE è richiamata soprattutto per:

  • il considerando 5, che pone al centro la tutela della salute del consumatore, la prevenzione dell’inganno e la lealtà commerciale;
  • il considerando 7, relativo alla necessità di conservare le caratteristiche delle acque nella fase di commercializzazione;
  • il considerando 9, sull’obbligatorietà delle informazioni analitiche;
  • l’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), che impone in etichetta il luogo di utilizzazione della sorgente e il nome della stessa;
  • l’articolo 8, paragrafo 2, che vieta la commercializzazione di acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale;
  • l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), che estende alle acque di sorgente il rispetto delle regole di etichettatura di cui agli articoli 7 e 8. È inoltre citato l’allegato I, parte I, punto 1, con la definizione di acqua minerale naturale.

Normativa bulgara contestata

La Corte esamina l’ordinanza bulgara del 2004 e le disposizioni collegate. In particolare, rileva che la normativa nazionale utilizza la nozione di "punto di emergenza dell’acqua" anziché quella di "sorgente", e collega il divieto di plurime descrizioni commerciali a tale nozione nazionale. Analogamente, per l’etichettatura richiede l’indicazione del "punto di emergenza dell’acqua" e del "giacimento di acqua minerale", senza imporre espressamente il nome della sorgente.

Ragionamento della Corte sulla prima censura

La Corte richiama la sentenza Hotel Sava Rogaška, nella quale ha chiarito che la nozione di "acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente" designa acque attinte da una o più emergenze naturali o perforate ma aventi origine da un’unica falda o da un unico giacimento sotterraneo, purché presentino caratteristiche identiche. La "sorgente" non coincide con il "punto di emergenza": è irrilevante che l’acqua provenga da uno o più punti di emergenza.

Applicando tale interpretazione, la Corte osserva che la disciplina bulgara limita il divieto alle acque estratte da un unico punto di emergenza. Poiché ciò consente potenzialmente di attribuire descrizioni commerciali diverse ad acque che provengono in realtà da un’unica sorgente e hanno le stesse caratteristiche, la normativa nazionale è incompatibile con l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva. Lo stesso ragionamento vale, in forza dell’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), anche per le acque di sorgente.

Ragionamento della Corte sulla seconda censura

Quanto all’etichettatura, la Corte rileva che l’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), impone due indicazioni distinte e cumulative: il luogo di utilizzazione della sorgente e il nome della sorgente. La disciplina bulgara, invece, prevede il nome del punto di emergenza e l’indicazione del giacimento, nozioni che non coincidono con la "sorgente".

La Corte respinge l’argomento della Bulgaria secondo cui, nella pratica, nome della sorgente e luogo di utilizzazione coinciderebbero o sarebbe sufficiente indicarne uno solo. Anche se tali indicazioni fossero spesso identiche, lo Stato membro resta tenuto a recepire con precisione l’obbligo previsto dalla direttiva, nel rispetto dell’esigenza di certezza del diritto. Ne consegue un recepimento non corretto dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b).

Per le acque di sorgente, l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), subordina l’uso di tale denominazione al rispetto delle regole di etichettatura previste dalla direttiva. Poiché la normativa bulgara non impone correttamente il nome della sorgente, essa finisce per consentire l’uso della qualifica "acqua di sorgente" anche a prodotti non conformi ai requisiti della direttiva.

Osservazioni della Corte sui motivi difensivi della Bulgaria

La Bulgaria aveva sostenuto di aver agito in buona fede e di aver proposto più progetti di modifica, lamentando anche la mancanza di una definizione autonoma di "sorgente" nella direttiva. La Corte respinge tali argomenti: la direttiva, letta alla luce della propria giurisprudenza, consente di individuare il contenuto degli obblighi, e la sentenza Hotel Sava Rogaška aveva già chiarito l’interpretazione pertinente ben prima della scadenza del termine del parere motivato. Inoltre, ai fini dell’inadempimento, rileva la conformità della normativa di recepimento, non l’effettivo impatto della sua applicazione concreta.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 8, paragrafo 2, dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dall’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2009/54/CE. La Bulgaria è inoltre condannata alle spese, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principi pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore alimentare e per i consulenti, la pronuncia ribadisce che:

  • la nozione di "sorgente" è un concetto autonomo di diritto UE, non sostituibile con definizioni nazionali;
  • il divieto di plurime descrizioni commerciali mira a evitare confusione del consumatore quando l’acqua ha la medesima origine e caratteristiche;
  • l’etichettatura deve contenere le indicazioni espressamente richieste dalla direttiva, senza equivalenti impropri;
  • gli Stati membri non possono attenuare gli obblighi della direttiva mediante qualificazioni tecniche interne che ne alterino la portata.

Come è indicizzato

Materieacque minerali naturalietichettatura alimentaretutela dei consumatoriinadempimento di uno stato membro

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