Corte di giustizia, Sentenza C-710/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2025. — L. H. contro Ministerstvo zdravotnictví. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 4 – Definizioni – Articolo 6 – Liceità del trattamento – Articolo 86 – Accesso del pubblico ai documenti ufficiali – Dati relativi al rappresentante di una persona giuridica – Giurisprudenza di un organo giurisdizionale nazionale che stabilisce l’obbligo di informare e di consultare l’interessato prima della comunicazione di documenti ufficiali contenenti tali dati. — Causa C-710/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale ceco, chiarisce anzitutto che i dati identificativi di una persona fisica che firma e rappresenta una persona giuridica restano dati personali anche se sono comunicati per identificare il rappresentante della società. In secondo luogo, ammette che il diritto nazionale o la giurisprudenza nazionale possano imporre informazione e consultazione preventiva dell’interessato prima della divulgazione di documenti pubblici contenenti dati personali, ma solo entro limiti di proporzionalità e senza svuotare l’accesso ai documenti ufficiali. La pronuncia si colloca nel bilanciamento tra trasparenza amministrativa e protezione dei dati.
Rinvio pregiudiziale sul se la comunicazione di dati identificativi di un rappresentante di persona giuridica costituisca trattamento di dati personali e se il RGPD consenta al diritto nazionale di imporre informazione e consultazione preventiva dell’interessato prima della divulgazione di documenti pubblici.
La questione giuridica
1) Se la comunicazione di nome, cognome, firma e dati di contatto di una persona fisica che agisce come rappresentante di una persona giuridica rientri nella nozione di dato personale e di trattamento ai sensi dell’articolo 4 RGPD, anche quando i dati siano comunicati solo per identificare il soggetto autorizzato ad agire per la società. 2) Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), RGPD, letto con l’articolo 86, osti a una giurisprudenza nazionale che subordina la comunicazione di documenti ufficiali contenenti dati personali all’informazione e consultazione preventiva dell’interessato, anche oltre quanto richiesto dal regolamento stesso.
Principio di diritto
La Corte afferma che la comunicazione del nome, cognome, firma e dati di contatto di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 RGPD, anche se la comunicazione serve solo a identificare chi è autorizzato a operare per la società. Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), letto con l’articolo 86 RGPD, non osta a una regola giurisprudenziale nazionale che imponga alla pubblica autorità di informare e consultare preventivamente l’interessato prima della comunicazione di documenti ufficiali contenenti tali dati, purché tale adempimento non sia impossibile o sproporzionatamente oneroso e non finisca per comprimere in modo eccessivo il diritto di accesso del pubblico ai documenti.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4 RGPD
- Articolo 5 RGPD
- Articolo 6 RGPD
- Articolo 86 RGPD
- Considerando 1 RGPD
- Considerando 4 RGPD
- Considerando 10 RGPD
- Considerando 14 RGPD
- Considerando 154 RGPD
- Articolo 8, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 16, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 15 TUE
- Articolo 1 TUE
- Direttiva (UE) 2017/1132
- Direttiva 95/46/CE
Comunicazione di dati di un rappresentante di persona giuridica e accesso ai documenti ufficiali
La Corte di giustizia, Prima Sezione, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema ceca) nell’ambito di una controversia tra un richiedente l’accesso agli atti e il Ministero della salute ceco. La questione riguarda la divulgazione di informazioni contenute in contratti e certificati relativi all’acquisto di test per il depistaggio della Covid-19, con particolare riferimento ai dati di persone fisiche che avevano sottoscritto documenti per conto di persone giuridiche.
Fatti e procedimento principale
L.H. aveva chiesto al Ministero della salute l’identificazione dei soggetti che avevano firmato i contratti e i certificati relativi ai test Covid-19. Il Ministero aveva trasmesso i documenti ma oscurato nome, cognome, firma, mansioni e, in alcuni casi, recapiti delle persone fisiche che avevano agito per le persone giuridiche interessate, ritenendo tali elementi protetti dal RGPD.
Il Městský soud v Praze aveva accolto il ricorso di L.H. e aveva affermato, in sostanza, che l’amministrazione non poteva rifiutare la comunicazione di dati personali senza aver prima informato e consultato gli interessati, secondo la giurisprudenza nazionale. Il Ministero aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo che tale obbligo preventivo fosse, nel caso concreto, impossibile da attuare e non richiesto dal RGPD.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte:
- se la divulgazione di nome, cognome, firma e dati di contatto di un rappresentante di persona giuridica costituisca trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4, punti 1 e 2, RGPD;
- se il diritto nazionale, anche tramite giurisprudenza consolidata, possa subordinare l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), RGPD all’adempimento di ulteriori condizioni, in particolare all’obbligo di informare e consultare preventivamente l’interessato prima della comunicazione dei dati.
Normativa rilevante
La Corte richiama i considerando 1, 4, 10, 14 e 154 del RGPD, l’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 4, punti 1 e 2, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 86 del regolamento. Vengono inoltre richiamati l’articolo 8, paragrafo 1, della Carta, l’articolo 16, paragrafo 1, TFUE e il principio di trasparenza desumibile dagli articoli 1 e 10 TUE nonché dall’articolo 15 TFUE.
Sulla qualificazione dei dati come dati personali
La Corte afferma che la nozione di dato personale va interpretata in senso ampio: qualunque informazione che riguardi una persona fisica identificata o identificabile rientra nell’articolo 4, punto 1, RGPD. Sono quindi dati personali le informazioni sull’identità delle persone fisiche che, come organi o membri di organi, hanno il potere di vincolare una società verso i terzi.
La circostanza che tali informazioni si inseriscano in un contesto professionale non ne elimina la natura personale. La Corte precisa inoltre che il considerando 14 RGPD non depone in senso contrario, perché si riferisce ai dati delle persone giuridiche, non alle persone fisiche che agiscono per loro conto.
In applicazione di tali principi, nome, cognome e firma di una persona fisica costituiscono certamente dati personali; quanto agli ulteriori dati di contatto, spetta al giudice nazionale verificare se siano connessi a una persona fisica identificata o identificabile.
Quanto alla nozione di trattamento, la Corte ribadisce che essa comprende qualsiasi operazione sui dati personali, incluse la comunicazione, la diffusione o la messa a disposizione, indipendentemente dalla finalità concreta dell’operazione. Perciò, la comunicazione dei dati del rappresentante di una persona giuridica costituisce trattamento di dati personali anche se serve soltanto a identificarne il legale rappresentante.
Sulla liceità del trattamento e sull’obbligo di informare e consultare l’interessato
La Corte ricorda che ogni trattamento deve rispettare l’articolo 5 RGPD ed essere fondato su una delle basi di liceità dell’articolo 6. Nel caso di specie, il trattamento può rientrare nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e), perché imposto dalla legge nazionale nell’ambito di un compito di interesse pubblico consistente nell’accesso del pubblico ai documenti ufficiali.
L’articolo 6, paragrafi 2 e 3, consente agli Stati membri di adottare disposizioni più specifiche e di definire la base giuridica del trattamento, purché ciò avvenga nel rispetto del RGPD, dell’obiettivo di interesse pubblico e del principio di proporzionalità. In tale quadro si inserisce l’articolo 86 RGPD, che autorizza la comunicazione di dati personali contenuti in documenti ufficiali per conciliare accesso pubblico e protezione dei dati.
La Corte osserva che un obbligo nazionale di informazione e consultazione preventiva dell’interessato può contribuire alla trasparenza del trattamento e rendere più corretto il bilanciamento tra interessi contrapposti. Pertanto, in linea di principio, l’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), RGPD non osta a una simile giurisprudenza nazionale.
Tuttavia, tale obbligo non può essere applicato in modo assoluto. Se informare o consultare l’interessato è impossibile o richiede sforzi sproporzionati, l’obbligo non può tradursi in una restrizione eccessiva del diritto di accesso del pubblico ai documenti ufficiali. La conciliazione fra trasparenza e protezione dei dati, espressamente prevista dall’articolo 86 RGPD, non può essere sostituita da un rifiuto sistematico di comunicazione fondato solo su difficoltà pratiche.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- la comunicazione del nome, cognome, firma e dati di contatto di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica costituisce trattamento di dati personali, senza che rilevi la finalità di mera identificazione del rappresentante;
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), RGPD, letto con l’articolo 86, non osta a una giurisprudenza nazionale che imponga informazione e consultazione preventiva dell’interessato, purché tale obbligo non sia impossibile o sproporzionato e non comporti restrizioni eccessive all’accesso del pubblico ai documenti ufficiali.
Principi pratici per gli operatori
Per le amministrazioni pubbliche, la pronuncia conferma che la divulgazione di dati di rappresentanti o firmatari di documenti societari va trattata come trattamento di dati personali e richiede una base giuridica adeguata. Al tempo stesso, il bilanciamento con la trasparenza amministrativa può giustificare obblighi procedurali nazionali, come l’informazione preventiva dell’interessato, ma solo entro limiti di ragionevolezza e proporzionalità.
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