Ordinanza n. 908/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- del 28.5.2026 di accertamento di inottemperanza dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 2024 e di acquisizione al patrimonio comunale dei beni, e del provvedimento n. -OMISSIS- del 28.5.2026 di irrogazione della sanzione amministrativa conseguente all'accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, acquisizione al patrimonio comunale della porzione immobiliare e irrogazione della sanzione amministrativa
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti comunali del 28 maggio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In particolare, hanno contestato l'acquisizione al patrimonio comunale della porzione dell'immobile nella quale abitano, composta da sottotetto e rimessa, sostenendo che la superficie acquisita non corrispondesse alla superficie dei beni effettivamente oggetto dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. È stata inoltre impugnata la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Non risultava invece contestato l'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e ripristino.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare soltanto con riferimento al provvedimento di acquisizione al patrimonio pubblico. La questione principale, relativa alla corrispondenza tra la superficie acquisita e quella interessata dall'ordine di demolizione, richiede un accertamento incompatibile con il sommario vaglio della fase cautelare e dovrà essere esaminata nel merito. Tuttavia, il pregiudizio abitativo prospettato dai ricorrenti presenta gravità e irreparabilità, poiché l'acquisizione riguarda la porzione immobiliare nella quale essi abitano. La cautela non è stata invece estesa alla sanzione pecuniaria, risultando l'importo già corrisposto. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 10 dicembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
sanzione amministrativa conseguente all'accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
La norma è richiamata quale base della sanzione amministrativa pecuniaria impugnata; il TAR non ne esamina nel merito la legittimità, rilevando che l'importo è già stato corrisposto.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione del pregiudizio grave e irreparabile e dei limiti propri della fase sommaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la verifica della corrispondenza tra l'estensione dei beni acquisiti al patrimonio comunale e quella dei manufatti o delle porzioni immobiliari interessati dall'ordine di demolizione può richiedere un accertamento incompatibile con il sommario esame cautelare e deve essere approfondita nella fase di merito.
- L'acquisizione al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione può essere sospesa cautelativamente quando riguardi la porzione dell'immobile abitata dai ricorrenti e il pregiudizio abitativo presenti carattere di gravità e irreparabilità.
- La tutela cautelare può essere accordata in modo selettivo rispetto a più provvedimenti impugnati, limitandosi all'atto la cui esecuzione determina il pregiudizio grave e irreparabile; la cautela non deve invece estendersi a una sanzione pecuniaria già corrisposta.
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