Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 908/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- del 28.5.2026 di accertamento di inottemperanza dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 2024 e di acquisizione al patrimonio comunale dei beni, e del provvedimento n. -OMISSIS- del 28.5.2026 di irrogazione della sanzione amministrativa conseguente all'accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.

Giustizia amministrativa202602541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, acquisizione al patrimonio comunale della porzione immobiliare e irrogazione della sanzione amministrativa

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti comunali del 28 maggio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In particolare, hanno contestato l'acquisizione al patrimonio comunale della porzione dell'immobile nella quale abitano, composta da sottotetto e rimessa, sostenendo che la superficie acquisita non corrispondesse alla superficie dei beni effettivamente oggetto dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. È stata inoltre impugnata la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Non risultava invece contestato l'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e ripristino.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare soltanto con riferimento al provvedimento di acquisizione al patrimonio pubblico. La questione principale, relativa alla corrispondenza tra la superficie acquisita e quella interessata dall'ordine di demolizione, richiede un accertamento incompatibile con il sommario vaglio della fase cautelare e dovrà essere esaminata nel merito. Tuttavia, il pregiudizio abitativo prospettato dai ricorrenti presenta gravità e irreparabilità, poiché l'acquisizione riguarda la porzione immobiliare nella quale essi abitano. La cautela non è stata invece estesa alla sanzione pecuniaria, risultando l'importo già corrisposto. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 10 dicembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    sanzione amministrativa conseguente all'accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

    La norma è richiamata quale base della sanzione amministrativa pecuniaria impugnata; il TAR non ne esamina nel merito la legittimità, rilevando che l'importo è già stato corrisposto.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione del pregiudizio grave e irreparabile e dei limiti propri della fase sommaria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la verifica della corrispondenza tra l'estensione dei beni acquisiti al patrimonio comunale e quella dei manufatti o delle porzioni immobiliari interessati dall'ordine di demolizione può richiedere un accertamento incompatibile con il sommario esame cautelare e deve essere approfondita nella fase di merito.
  • L'acquisizione al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione può essere sospesa cautelativamente quando riguardi la porzione dell'immobile abitata dai ricorrenti e il pregiudizio abitativo presenti carattere di gravità e irreparabilità.
  • La tutela cautelare può essere accordata in modo selettivo rispetto a più provvedimenti impugnati, limitandosi all'atto la cui esecuzione determina il pregiudizio grave e irreparabile; la cautela non deve invece estendersi a una sanzione pecuniaria già corrisposta.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.