Cassazione Civile, Ordinanza n. 15963/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ricorrente equa riparazione)
La controversia
Il Ministero ha impugnato il decreto della Corte d'Appello di Ancona che aveva respinto la sua opposizione/impugnazione nel procedimento ex L. n. 89 del 2001. La controversia nasce dalla domanda di equa riparazione proposta da una parte privata per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare aperta nel 2005 e chiusa con decreto depositato il 7 febbraio 2018. Il Ministero aveva sostenuto che la domanda fosse tardiva, perché il termine semestrale di decadenza ex art. 4 L. n. 89 del 2001 doveva decorrere da una definitività del decreto di chiusura individuata applicando l'art. 327 c.p.c. nella versione successiva alla modifica del 2009, con conseguente scadenza del termine il 7 settembre 2018. La Corte d'appello aveva invece applicato il termine annuale previsto dalla previgente formulazione dell'art. 327 c.p.c., ritenendo tempestiva la domanda. Con unico motivo il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. n. 89 del 2001, 58 L. n. 69 del 2009 e 327 c.p.c., insistendo sull'autonomia del sub-procedimento di chiusura del fallimento e sulla applicabilità della novella del 2009 al provvedimento di chiusura adottato dopo il 4 luglio 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, per la domanda di indennizzo ex L. n. 89 del 2001 relativa alla durata irragionevole di una procedura fallimentare non soggetta alle modifiche del d.lgs. n. 5 del 2006 e del d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento, individuata, in mancanza di comunicazione del provvedimento, in un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Nel caso concreto, il decreto di chiusura depositato il 7 febbraio 2018 è stato considerato definitivo il 7 marzo 2019, tenendo conto della sospensione feriale dei termini; pertanto, il ricorso per equa riparazione depositato il 9 settembre 2019 è stato reputato tempestivo anche alla luce della sospensione feriale. Di conseguenza, il ricorso del Ministero è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'intimato non ha resistito. È stato inoltre precisato che il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato, con conseguente inapplicabilità del raddoppio del contributo.
Norme richiamate
art. 5-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89
norma evocata come base del procedimento di opposizione/impugnazione nel giudizio di equa riparazione
art. 4, L. 24 marzo 2001, n. 89
termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tempestivo
art. 58, L. 18 giugno 2009, n. 69
disposizione transitoria richiamata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della novella solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore
art. 327 c.p.c.
per i procedimenti non comunicati, la definitività del decreto di chiusura del fallimento è stata collegata al decorso del termine lungo di impugnazione nella versione applicabile al caso
L. 7 ottobre 1969, n. 742
la sospensione dei termini processuali è stata computata sia per la definitività del decreto sia per il deposito della domanda
art. 10 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il giudizio di equa riparazione è dichiarato non soggetto a contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuta inapplicabile, perché il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato
Massime di principio
- Nella domanda di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il termine di decadenza decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento.
- Se il decreto di chiusura non è comunicato, la sua definitività va individuata nel decorso del termine lungo di impugnazione applicabile, con eventuale computo della sospensione feriale dei termini processuali.
- L'interpretazione del regime transitorio della L. n. 69 del 2009 non può essere applicata in modo da anticipare la decorrenza del termine di decadenza in contrasto con il criterio della definitività del provvedimento previsto per la domanda ex L. n. 89 del 2001.
- In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato sulla decorrenza del termine, la mera tesi dell'autonomia del sub-procedimento non è sufficiente a sovvertire la soluzione sulla tempestività della domanda.
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