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Sentenza

Sentenza n. 1898/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 4398/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 5.6.2025.

Giustizia amministrativa202506540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente, per complessivi 1.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 giugno 2025 e non era stata impugnata. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, evidenziando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha constatato il decorso sia del termine processuale per la proposizione dell'azione sia del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Ha disposto il deposito telematico della prova dell'avvenuto adempimento. Ha nominato quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia ministeriale, compiendo anche gli atti contabili necessari. Ha precisato che l'insufficienza dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, stabilendo che l'astreinte sia parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notifica del titolo esecutivo e agli adempimenti esecutivi nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è risultato decorso senza adempimento.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica, che il Ministero deve riconoscere per gli anni scolastici oggetto del giudicato.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui assolve la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale presso la quale opera il titolare nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo amministrativo di conformarsi al contenuto del giudicato.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve imporre l'esatta e integrale esecuzione entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell'esecuzione del giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento o l'adempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere determinata secondo criteri di non manifesta iniquità, in modo da conservare una funzione compulsiva senza trasformarsi in una sproporzionata locupletazione del privato.
  • In caso di nomina del commissario ad acta, l'amministrazione conserva il potere di adempiere spontaneamente fino all'effettivo adempimento; pertanto, l'astreinte può decorrere fino al giorno dell'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo il commissario si è insediato.
  • La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e con previsione di un limite massimo, individuato nella fattispecie nel 10% dell'importo risultante dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTutela del terzo

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