Cassazione Civile, Ordinanza n. 26596/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell'IRPEF che assumeva essere stata indebitamente trattenuta su una somma liquidata da un fondo di previdenza complementare del personale di un istituto bancario, sostenendo che la base imponibile fosse stata erroneamente calcolata perché non era stata detratta la quota dei contributi versati come dipendente, nei limiti del 4% della retribuzione imponibile annua. Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi il rigetto dell'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 17, secondo comma, e dell'art. 48, secondo comma, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis, sostenendo che, trattandosi di previdenza complementare facoltativa derivante da convenzione tra le parti e non da obbligo di legge, i contributi versati al fondo concorrevano integralmente a formare il reddito imponibile e non potevano essere detratti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in caso di erogazione da parte di un fondo di previdenza complementare istituito per il personale di un istituto bancario, la prestazione va ricondotta alla categoria della pensione integrativa e deve essere assoggettata al medesimo regime fiscale, con base imponibile costituita dall'intera somma erogata, senza detrazione dei contributi versati dal dipendente, poiché l'esenzione opera solo per i contributi previdenziali o assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 17, secondo comma, d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917
richiamato dal contribuente per sostenere la base imponibile al netto dei contributi; la Corte ne esclude l'applicazione alla fattispecie, ritenendo invece rilevante il regime delle prestazioni da previdenza complementare facoltativa.
art. 48, secondo comma, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917
la Corte interpreta la norma nel senso che non concorrono a formare il reddito solo i contributi previdenziali e/o assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, non quelli facoltativi versati a un fondo complementare aziendale.
art. 51 d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917
indicato come corrispondente disciplina attuale dell'art. 48, secondo comma, lett. a), nel testo applicabile ratione temporis.
art. 19 d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917
indicato come corrispondente disciplina attuale dell'art. 17, secondo comma, nel testo applicabile ratione temporis.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando il ricorso originario.
Massime di principio
- Nelle prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare aziendale istituiti per il personale di banche o enti analoghi, la somma percepita dall'ex dipendente va in linea di principio assoggettata al regime fiscale della pensione integrativa cui il lavoratore ha rinunciato.
- Ai fini della determinazione dell'imponibile, la base di calcolo comprende l'intera prestazione erogata dal fondo, senza detrazione dei contributi versati dal dipendente quando tali contributi siano facoltativi e non imposti da disposizioni di legge.
- L'esenzione fiscale prevista per i contributi previdenziali e assistenziali opera soltanto per quelli versati in ottemperanza a un obbligo legale, non per contributi derivanti da accordi o adesioni a forme di previdenza complementare.
- Quando la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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