Sentenza n. 2610/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 823/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sede di Latina, che aveva respinto la domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base e le domande relative all’inefficacia, nullità o annullamento del provvedimento comunale di archiviazione negativa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Iliad aveva presentato al Comune di Sabaudia un’istanza ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003 per installare una stazione radio base su una torre piezometrica comunale situata nel Parco nazionale del Circeo e soggetta a vincoli paesaggistici e culturali. La società sosteneva che, non essendo stata tempestivamente convocata la conferenza di servizi e non essendo intervenuto un provvedimento nei termini, si fosse formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003. Contestava inoltre l’efficacia del successivo provvedimento comunale di archiviazione negativa, adottato per la mancanza della prova della disponibilità del sito, deducendo violazione dell’art. 2, comma 8-bis, della l. 241/1990, nonché, in subordine, l’illegittimità dell’atto. In appello sono stati dedotti sette motivi concernenti, tra l’altro, l’erronea valutazione della natura disponibile dell’immobile comunale, la disciplina del silenzio-assenso nelle autorizzazioni per infrastrutture di comunicazione elettronica, gli effetti degli atti successivi alla formazione del silenzio-assenso, la disciplina dell’accesso alle infrastrutture, la competenza comunale, gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea e il difetto di motivazione. Prima della decisione, Iliad ha dichiarato di avere conseguito la copertura radioelettrica mediante l’installazione di una stazione in un diverso sito e di non avere più interesse alla decisione dell’appello, chiedendo la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i sette motivi di impugnazione né il merito della controversia. Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione espressa dell’appellante di non avere più interesse alla decisione impediva al giudice di pronunciarsi sui motivi o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La richiesta di improcedibilità è stata quindi accolta. Le spese della fase di appello sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie, nonostante il Comune avesse chiesto la condanna dell’appellante alle spese.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
Il testo richiama i commi 7, 8 e 10.
La norma disciplinava l’istanza autorizzatoria per l’installazione della stazione radio base e il prospettato procedimento di formazione del silenzio-assenso; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato l’applicazione concreta per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
Era invocato dall’appellante per sostenere l’inefficacia degli atti successivi alla formazione del silenzio-assenso; la questione non è stata decisa nel merito.
art. 31, comma 4, c.p.a.
Era richiamato nella domanda originaria con riferimento alla nullità dell’atto comunale; il Consiglio di Stato non ha esaminato tale questione.
art. 58 d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008
Era richiamato nel primo motivo d’appello in relazione alla qualificazione dell’immobile comunale; il motivo non è stato esaminato.
artt. 3 e 9 d.lgs. 33/2016
Erano richiamati in relazione all’accesso alle infrastrutture e alla disponibilità del sito; la relativa questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.
art. 6 l. 241/1990
Era richiamato in relazione agli obblighi istruttori e procedimentali; non è stato applicato nella decisione finale.
art. 3 l. 241/1990
Era richiamato per il dedotto difetto di motivazione; il motivo non è stato esaminato.
Massime di principio
- Quando la parte dichiara espressamente e inequivocabilmente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non può decidere il merito dei motivi, procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale mediante la realizzazione dell’obiettivo perseguito con un diverso intervento o sito determina l’improcedibilità dell’impugnazione se la parte dichiara di non voler più coltivare il giudizio.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la compensazione delle spese può essere disposta quando la peculiarità della fattispecie la renda giustificata.
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