Regolamento (UE) 2021/468
Regolamento (UE) 2021/468 della Commissione del 18 marzo 2021 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1925/2006 inserendo nell'allegato III alcune sostanze e preparazioni botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene. Alla luce del parere EFSA sui possibili effetti genotossici e cancerogeni, aloe-emodina, emodina, dantrone e le preparazioni di Aloe contenenti tali derivati vengono vietati, mentre altre preparazioni botaniche di Rheum, Cassia e Rhamnus sono sottoposte alla sorveglianza dell'Unione. Il provvedimento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 per vietare o sottoporre a sorveglianza alcune specie botaniche e sostanze contenenti derivati dell'idrossiantracene negli alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti e agli ingredienti alimentari contenenti derivati dell'idrossiantracene, in particolare a preparazioni a base di Aloe, Rheum, Cassia e Rhamnus, nonché alle sostanze aloe-emodina, emodina e dantrone e a tutte le preparazioni in cui tali sostanze sono presenti. Il regolamento opera nell'ambito del mercato interno dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina gli usi extra-alimentari. Restano rilevanti le esclusioni implicite relative ai prodotti in cui i derivati dell'idrossiantracene siano presenti solo come tracce impuritarie dopo processi di filtraggio, nella misura in cui non ricadano nelle voci inserite nell'allegato III.
Regolamento (UE) 2021/468: derivati dell'idrossiantracene in alimenti e preparazioni botaniche
Il regolamento modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 per intervenire su sostanze botaniche e composti associati a rischi per la salute dei consumatori. La misura si fonda sui pareri scientifici EFSA, che hanno evidenziato criticità di sicurezza, in particolare profili di genotossicità e cancerogenicità per alcune sostanze e preparazioni.
Contesto normativo e presupposti scientifici
L'intervento si colloca nell'ambito dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006, che consente l'inserimento nell'allegato III di sostanze o ingredienti contenenti sostanze diverse da vitamine e minerali quando presentano un rischio potenziale per i consumatori. La Commissione richiama dapprima il parere EFSA del 9 ottobre 2013, che aveva riconosciuto un possibile effetto benefico dei derivati dell'idrossiantracene sulle funzioni intestinali, ma ne aveva sconsigliato l'uso e il consumo prolungato ad alte dosi per il rischio di squilibrio elettrolitico, deterioramento della funzionalità intestinale e dipendenza dai lassativi.
Successivamente, sulla base delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e delle informazioni trasmesse secondo le condizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012, la Commissione ha chiesto all'EFSA una valutazione specifica sulla sicurezza di tali derivati negli alimenti. Il parere scientifico dell'EFSA del 22 novembre 2017 ha riguardato, tra l'altro, sostanze presenti nella radice e nel rizoma di Rheum palmatum L. e Rheum officinale Baillon e loro ibridi, nelle foglie o nei frutti di Cassia senna L., nella corteccia di Rhamnus frangula L. e Rhamnus purshiana DC., nonché nelle foglie di Aloe barbadensis Miller e di varie specie di Aloe, in particolare Aloe ferox Miller e i suoi ibridi.
Valutazioni di rischio e ragioni del divieto
L'EFSA ha rilevato che aloe-emodina, emodina e la sostanza strutturalmente analoga dantrone sono genotossiche in vitro. Inoltre, gli estratti di aloe sono risultati genotossici in vitro, probabilmente per la presenza di derivati dell'idrossiantracene, mentre l'aloe-emodina è risultata genotossica in vivo. L'estratto totale di aloe e il dantrone sono stati ritenuti cancerogeni.
Sulla base di tali elementi, l'Autorità ha concluso che i derivati dell'idrossiantracene dovrebbero essere considerati genotossici e cancerogeni, salvo dati specifici contrari, e che gli estratti contenenti tali derivati destano preoccupazioni per la sicurezza. Inoltre, non è stato possibile individuare una dose giornaliera priva di preoccupazioni per la salute umana. La Commissione recepisce tali conclusioni e ritiene che alcune sostanze debbano essere vietate, mentre altre preparazioni botaniche debbano essere sottoposte a sorveglianza dell'Unione.
Modifiche all'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006
Il regolamento inserisce nuove voci nell'allegato III, parte A, cioè tra le sostanze vietate negli alimenti:
- aloe-emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza;
- emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza;
- preparazioni a base di foglie di specie di Aloe contenenti derivati dell'idrossiantracene;
- dantrone e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza.
Le stesse modifiche introducono nella parte C, relativa alle sostanze sottoposte a sorveglianza dell'Unione, le seguenti preparazioni:
- preparazioni a base della radice o del rizoma di Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon e loro ibridi contenenti derivati dell'idrossiantracene;
- preparazioni a base di foglie o frutti di Cassia senna L. contenenti derivati dell'idrossiantracene;
- preparazioni a base di corteccia di Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana DC. contenenti derivati dell'idrossiantracene.
Effetti pratici per operatori e imprese
Per gli operatori del settore alimentare il regolamento implica un divieto di immissione sul mercato e impiego, nelle ipotesi rientranti nella parte A dell'allegato III, delle sostanze e preparazioni indicate. Per le preparazioni incluse nella parte C permane invece un regime di sorveglianza a livello dell'Unione, coerente con la presenza di incertezze scientifiche e con la possibilità che, durante la fabbricazione, i derivati dell'idrossiantracene siano rimossi lasciando solo tracce come impurità.
Entrata in vigore e carattere vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della modifica
La Commissione interviene ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto i), e lettera b), del regolamento (CE) n. 1925/2006, che consente di inserire nell'allegato III sostanze o ingredienti contenenti sostanze diverse da vitamine o minerali quando esiste un rischio potenziale per i consumatori. La modifica è adottata alla luce del parere scientifico EFSA del 22 novembre 2017 sulla sicurezza dei derivati dell'idrossiantracene.
Inserimento nella parte A dell'allegato III: sostanze vietate
Sono inserite nella parte A, quindi soggette a divieto, le voci: "Aloe-emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza"; "Emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza"; "Preparazioni a base di foglie di specie di Aloe contenenti derivati dell'idrossiantracene"; "Dantrone e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza". La scelta riflette le conclusioni EFSA su genotossicità e cancerogenicità e l'impossibilità di stabilire una dose giornaliera priva di rischi.
Inserimento nella parte C dell'allegato III: sostanze soggette a sorveglianza dell'Unione
Sono inserite nella parte C, quindi sottoposte a sorveglianza dell'Unione, le preparazioni a base della radice o del rizoma di Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon e loro ibridi contenenti derivati dell'idrossiantracene; le preparazioni a base di foglie o frutti di Cassia senna L. contenenti derivati dell'idrossiantracene; le preparazioni a base di corteccia di Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana DC. contenenti derivati dell'idrossiantracene.
Motivazione scientifica e valutazione del rischio
La Commissione richiama il parere EFSA del 2013 sugli effetti intestinali e sui rischi associati all'uso prolungato ad alte dosi, nonché il parere del 2017 che individua effetti genotossici in vitro e in vivo per aloe-emodina, emodina e dantrone, oltre a evidenze di cancerogenicità per l'estratto totale di aloe e il dantrone. Sulla base di tali conclusioni, la Commissione considera necessario il divieto per alcune sostanze e la sorveglianza per altre preparazioni botaniche.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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