Regolamento (UE) 2021/518
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/518 della Commissione del 18 marzo 2021 che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Vasi vadkörte pálinka»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione registra l'indicazione geografica "Vasi vadkörte pálinka" per una bevanda spiritosa, riconoscendole la protezione prevista dal regolamento (UE) 2019/787. La Commissione ha esaminato la domanda dell'Ungheria, ha pubblicato le specifiche principali e, in assenza di opposizioni, ha adottato la registrazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Registrazione dell'indicazione geografica di una bevanda spiritosa, "Vasi vadkörte pálinka", ai sensi del regolamento (UE) 2019/787.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione "Vasi vadkörte pálinka" come indicazione geografica di una bevanda spiritosa, nel quadro del regolamento (UE) 2019/787 sulla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, essendo direttamente applicabile; la registrazione riguarda la protezione della denominazione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787. Il provvedimento presuppone una domanda presentata dall'Ungheria e l'assenza di opposizioni nel procedimento europeo.
Registrazione dell'indicazione geografica "Vasi vadkörte pálinka"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/518 della Commissione registra l'indicazione geografica di bevanda spiritosa "Vasi vadkörte pálinka". L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2019/787, che disciplina definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Contesto normativo e procedura
La Commissione richiama anzitutto la domanda presentata dall'Ungheria il 14 ottobre 2016. Dalla motivazione emerge che la domanda era stata esaminata secondo il regolamento (CE) n. 110/2008, poi sostituito dal regolamento (UE) 2019/787, entrato in vigore il 25 maggio 2019. Il considerando relativo alla fase transitoria precisa che il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, dedicato alle indicazioni geografiche, è stato abrogato con effetto dall'8 giugno 2019.
Pubblicazione e assenza di opposizioni
Dopo aver accertato la conformità della domanda al regolamento previgente, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in linea con la disciplina transitoria richiamata dal regolamento (UE) 2019/787. Non essendo pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, sono risultati integrati i presupposti per la registrazione.
Effetti della registrazione
L'articolo 1 stabilisce la registrazione dell'indicazione geografica "Vasi vadkörte pálinka" e specifica che, in conformità all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente atto conferisce la protezione di cui all'articolo 21 del medesimo regolamento. Per gli operatori, ciò implica la tutela della denominazione a livello unionale secondo il regime delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Entrata in vigore e portata
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell'intero mercato interno.
Disposizioni principali
Registrazione dell'indicazione geografica
L'articolo 1 dispone la registrazione dell'indicazione geografica "Vasi vadkörte pálinka". La registrazione comporta, conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, la protezione della denominazione ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento.
Base procedurale e verifica della domanda
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall'Ungheria il 14 ottobre 2016. Dai considerando risulta che la domanda è stata ritenuta conforme al precedente regolamento (CE) n. 110/2008, e che le specifiche principali della scheda tecnica sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità alle disposizioni transitorie richiamate dal regolamento (UE) 2019/787.
Assenza di opposizioni
La Commissione rileva che non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, elemento che consente l'adozione della registrazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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