Regolamento (UE) 2021/475
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/475 della Commissione del 17 marzo 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Münchener Bier» (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Münchener Bier". La Commissione ha esaminato la domanda della Germania, ha pubblicato la modifica proposta e, in assenza di opposizioni, ne ha disposto l’approvazione. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
approvazione di una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Münchener Bier"
Ambito di applicazione
Si applica alla modifica del disciplinare della IGP "Münchener Bier", registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda in particolare la domanda presentata dalla Germania e il relativo procedimento di approvazione a livello UE; produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore. Non disciplina aspetti generali di produzione al di fuori della modifica approvata, né contiene esclusioni specifiche ulteriori.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di "Münchener Bier" (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/475 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Münchener Bier". L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la modifica dei disciplinari delle denominazioni registrate e prende atto dell’assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Germania.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale ha esaminato la richiesta tedesca di modifica del disciplinare della IGP "Münchener Bier", già registrata in forza del regolamento (CE) n. 1549/98, successivamente modificato dai regolamenti (CE) n. 1156/2007 e di esecuzione (UE) n. 266/2013.
Natura della modifica e pubblicazione
La modifica viene qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Assenza di opposizioni e approvazione finale
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare viene approvata con il presente regolamento. L’approvazione riguarda il testo della modifica già pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare, previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa al nome "Münchener Bier" (IGP).
Presupposti procedurali dell'approvazione
La Commissione richiama l’esame della domanda presentata dalla Germania ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, e per questo è stata pubblicata ai fini dell’opposizione secondo l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Poiché non sono state notificate dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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