Regolamento (UE) 2021/469
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/469 della Commissione del 18 marzo 2021 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accoglie la richiesta di Hunan Legend Porcelain Industry Co., Ltd. di essere trattata come nuovo produttore esportatore nel quadro delle misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. Dopo aver verificato che la società non esportava nel periodo d’inchiesta iniziale, non era collegata a esportatori soggetti alle misure e ha effettivamente esportato nell’Unione dopo tale periodo, la Commissione le riconosce l’aliquota del 17,9 %. Il regolamento modifica conseguentemente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.
Accettazione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per Hunan Legend Porcelain Industry Co., Ltd. e modifica dell’elenco dei produttori esportatori beneficiari del dazio antidumping applicabile.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito delle misure antidumping definitive vigenti. L’effetto concreto riguarda Hunan Legend Porcelain Industry Co., Ltd., aggiunta all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 con il codice addizionale TARIC C608, e quindi soggetta all’aliquota del dazio del 17,9 % riservata ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione. Non incide sulle altre aliquote già previste per i produttori inclusi nel campione o per le società non collaboranti.
Trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per Hunan Legend Porcelain Industry Co., Ltd.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/469 della Commissione interviene nel quadro delle misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione riconosce a Hunan Legend Porcelain Industry Co., Ltd. lo status di nuovo produttore esportatore e modifica di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.
Contesto delle misure antidumping vigenti
Le misure antidumping definitive sono state inizialmente istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio il 13 maggio 2013. Successivamente, a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione le ha prorogate per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. In seguito a un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, il regolamento (UE) 2019/1198 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131.
Regime applicabile ai nuovi produttori esportatori
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 consente alla Commissione di modificare l’allegato I e riconoscere a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione, pari al 17,9 %, se sono dimostrate tre condizioni cumulative:
- assenza di esportazioni del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1º gennaio 2011 - 31 dicembre 2011);
- assenza di collegamenti con esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure antidumping;
- effettive esportazioni nell’Unione dopo la fine del periodo d’inchiesta iniziale oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione di un quantitativo significativo.
Valutazione della richiesta di Hunan Legend
Hunan Legend ha presentato domanda per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e per essere assoggettata al dazio del 17,9 %. La Commissione ha richiesto e analizzato un questionario, ulteriori informazioni e prove documentali, svolgendo verifiche tramite banche dati online (Orbis e Qichacha), controlli incrociati con casi precedenti e con informazioni pubbliche disponibili. L’industria dell’Unione è stata informata della richiesta, ma non ha presentato osservazioni.
Assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale
La Commissione ha rilevato che Hunan Legend non esisteva come società nel periodo 1º gennaio 2011-31 dicembre 2011. Lo statuto societario e la licenza commerciale della società risalgono infatti al maggio 2014. Ne deriva che la prima condizione prevista dall’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198 è soddisfatta.
Assenza di collegamenti con operatori soggetti alle misure
In merito alla seconda condizione, la Commissione conclude che Hunan Legend non è collegata a produttori esportatori cinesi soggetti alle misure iniziali. Dalle verifiche effettuate risulta che l’azionista unico Liang Feiqiao non possiede partecipazioni in altre società che si occupino del prodotto in esame, oltre Hunan Legend. È stato anche verificato che, fino al novembre 2016, Hunan Hualian China Industry Co. Ltd. deteneva il 49 % delle azioni di Hunan Legend, mentre Liang Feiqiao deteneva il 51 %; tuttavia, nel novembre 2016 Hunan Hualian ha ceduto tutte le proprie azioni a Liang Feiqiao, che è divenuto unico azionista. La Commissione rileva inoltre che i documenti societari e il registro delle vendite non evidenziano legami ai sensi dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La seconda condizione è quindi considerata soddisfatta.
Prova di esportazioni effettive dopo il periodo iniziale
Quanto alla terza condizione, la Commissione accerta che Hunan Legend ha esportato nell’Unione nel 2019, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. La società ha prodotto elementi probatori relativi a un ordine effettuato in Danimarca, tra cui fatture, bolla di accompagnamento merci, polizza di carico e ricevuta di pagamento. Anche questa condizione risulta quindi rispettata.
Conseguenze pratiche e modifica dell’allegato
Poiché tutte e tre le condizioni sono soddisfatte, la Commissione accoglie la richiesta e inserisce Hunan Legend Porcelain Industry Co., Ltd. nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, con codice addizionale TARIC C608. La società beneficia così dell’aliquota del dazio antidumping del 17,9 %, applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Verifica del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
La Commissione applica l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 e accerta che Hunan Legend soddisfa tutte le condizioni richieste: assenza di esportazioni nell’Unione nel periodo d’inchiesta iniziale (1º gennaio 2011-31 dicembre 2011), assenza di collegamenti con produttori/esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping e prova di esportazioni effettive nell’Unione dopo tale periodo, nel 2019.
Esito dell’istruttoria sulla società richiedente
La Commissione esamina questionario, informazioni integrative, banche dati (tra cui Orbis e Qichacha), dati pubblici e precedenti casi. Conclude che Hunan Legend non esisteva come società nel periodo d’inchiesta iniziale, che non risulta collegata ad altre società rilevanti e che ha prodotto documentazione di esportazione verso la Danimarca nel 2019 (fatture, bolla di accompagnamento, polizza di carico e ricevuta di pagamento).
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1198
Hunan Legend Porcelain Industry Co., Ltd. è inserita nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, tra le società che hanno collaborato non incluse nel campione, con codice addizionale TARIC C608. Ne consegue l’applicazione del dazio antidumping del 17,9 %.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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