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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/460

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/460 della Commissione del 16 marzo 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE applicabile all’Ucraina nell’ambito delle importazioni e del transito di prodotti a base di pollame, alla luce dell’evoluzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). La Commissione, valutata la situazione epidemiologica e le misure adottate dall’Ucraina, rimodula la regionalizzazione già prevista dal regolamento (CE) n. 798/2008. Ne deriva la sostituzione della voce relativa all’Ucraina nell’allegato I, parte 1, con una nuova articolazione territoriale delle zone interessate e delle relative date di chiusura e apertura.

Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 aggiornando la voce relativa all’Ucraina per le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame provenienti dall’Ucraina. Riguarda le autorità veterinarie e gli operatori interessati alla certificazione sanitaria veterinaria delle partite destinate all’UE, limitando o autorizzando gli scambi in funzione della regionalizzazione e della situazione epidemiologica HPAI. Il regolamento incide sulle zone, sui territori e sui compartimenti elencati nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, con aggiornamento delle restrizioni e delle date di chiusura/apertura per singole aree ucraine.

Modifica della voce relativa all’Ucraina nel regime UE per pollame e prodotti a base di pollame

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/460 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni veterinarie per l’importazione e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. La modifica riguarda esclusivamente la voce "Ucraina" nell’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti abilitati, alla luce della situazione legata all’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

Contesto e motivazione della modifica

La Commissione richiama il quadro normativo derivante dalla direttiva 2002/99/CE e dalla direttiva 2009/158/CE, nonché il regolamento (CE) n. 798/2008, che consente importazioni e transiti solo da paesi, territori, zone o compartimenti iscritti nell’allegato I. Dopo un focolaio di HPAI H5N8 confermato nel gennaio 2020 e la successiva regionalizzazione operata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/352, l’Ucraina ha adottato misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione, trasmettendo alla Commissione aggiornamenti epidemiologici. La Commissione conclude che il precedente focolaio è estinto e che non sussiste rischio con riferimento alle zone già oggetto di sospensione. Tuttavia, a seguito di nuovi focolai confermati dal 4 dicembre 2020 in poi, l’intero territorio non può essere considerato indenne, sicché la disciplina deve essere nuovamente calibrata per aree geografiche.

Ambito di applicazione materiale e territoriale

La modifica incide sulle importazioni e sul transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di prodotti a base di pollame provenienti dall’Ucraina. Il regolamento non introduce una disciplina generale autonoma, ma sostituisce la voce dell’Ucraina nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, con una nuova articolazione per codici territoriali e condizioni sanitarie. La logica resta quella della regionalizzazione: le restrizioni si applicano alle zone colpite da HPAI e sottoposte a restrizioni dalle autorità ucraine, mentre altre zone possono restare abilitate secondo le condizioni indicate nella tabella.

Struttura della nuova voce Ucraina nell’allegato I

L’allegato sostituito distingue tre livelli principali:

  • UA-0: l’intero paese;
  • UA-1: l’intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2;
  • UA-2: le singole zone territoriali oggetto di restrizione, dettagliate per oblast, raion e comuni.

Tra le aree elencate figurano, in particolare, porzioni di Cherson, Odessa, Černivci, Vinnycja, Mykolaiv, Kiev, Donetsk e Dnipropetrovsk. Per ciascuna sottozona sono riportati il certificato veterinario applicabile, le condizioni specifiche, i modelli certificativi e le date di chiusura/apertura, che servono a determinare la possibilità di importazione o transito delle partite interessate.

Certificazione veterinaria e condizioni sanitarie

La tabella dell’allegato richiama i certificati veterinari e i modelli applicabili alle diverse categorie di prodotti, insieme alle condizioni specifiche relative alla sorveglianza dell’influenza aviaria e alla lotta contro la salmonella. Sono menzionati i modelli WGM, POU e RAT e le indicazioni sulle garanzie supplementari. Per gli operatori e per le autorità competenti, ciò comporta che l’ammissibilità delle partite dipende non solo dalla provenienza territoriale, ma anche dal rispetto delle condizioni sanitarie e documentali collegate al tipo di prodotto e alla zona di origine.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione della Commissione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento della voce Ucraina nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La nuova voce sostituisce integralmente quella precedente relativa all’Ucraina nell’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati per importazione e transito di prodotti a base di pollame.

Base epidemiologica della modifica

La Commissione prende atto dell’estinzione di un precedente focolaio di HPAI e, al contempo, della conferma di nuovi focolai di HPAI sottotipo H5 in Ucraina, con conseguente impossibilità di considerare indenne l’intero territorio. La regionalizzazione viene quindi aggiornata limitando le restrizioni alle sole zone colpite e sottoposte a restrizioni dalle autorità ucraine.

Regionalizzazione e codici territoriali

L’allegato distingue diverse situazioni per l’Ucraina: UA-0 per l’intero paese; UA-1 per l’intero paese esclusa la zona UA-2; e UA-2 per le zone specificamente elencate e soggette a restrizione. Sono individuate numerose aree amministrative, tra cui oblast e raion di Cherson, Odessa, Černivci, Vinnycja, Mykolaiv, Kiev, Donetsk e Dnipropetrovsk, con dettaglio dei comuni/aree interessate.

Certificazione veterinaria e condizioni specifiche

La tabella dell’allegato I riporta, per ciascuna voce territoriale, i certificati veterinari applicabili e le condizioni specifiche, incluse le qualifiche relative alla sorveglianza dell’influenza aviaria e alla lotta contro la salmonella. Sono richiamati i modelli certificativi (tra cui WGM, POU, RAT) e i riferimenti a garanzie supplementari e qualifiche sanitarie.

Date di chiusura e apertura per le zone restritte

Per le varie sottozone UA-2 sono indicate date di chiusura e, in alcuni casi, di apertura. Tra le date riportate figurano, ad esempio, 7.3.2020, 20.3.2021, 4.12.2020, 24.12.2020, 27.12.2020, 29.12.2020, 18.1.2021 e 3.2.2021, a seconda della specifica area territoriale interessata.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni agroalimentaripolizia sanitaria veterinariacommercio internazionalesicurezza alimentare

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