Regolamento (UE) 2021/459
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/459 della Commissione del 16 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenpirazamina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le condizioni di approvazione della fenpirazamina nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, sostituendo le specifiche tecniche dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La modifica principale consiste nell’imporre che la purezza sia riferita alla produzione commerciale e nel fissare per l’idrazina, impurezza di fabbricazione rilevante sotto il profilo tossicologico, un limite massimo dello 0,0001% (1 mg/kg). Sono inoltre previsti termini transitori per l’adeguamento delle autorizzazioni nazionali e per gli eventuali periodi di tolleranza.
Modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenpirazamina, aggiornando le specifiche di purezza e introducendo un limite massimo per l’impurezza tossicologicamente rilevante idrazina.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva fenpirazamina nell’ambito dell’approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in particolare, ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza autorizzati negli Stati membri. Incide sulle autorizzazioni vigenti, sulle eventuali revoche o modifiche e sull’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica delle condizioni di approvazione della fenpirazamina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/459 interviene sul regime di approvazione della fenpirazamina ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’intervento trae origine dal riesame delle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e dalla valutazione del profilo tossicologico di una specifica impurezza, l’idrazina.
Contesto del riesame
La fenpirazamina era già stata approvata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012, ma a determinate condizioni, tra cui l’obbligo per lo Stato membro esaminatore di informare la Commissione, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. Il richiedente ha trasmesso un fascicolo aggiornato all’Austria nel dicembre 2013; l’addendum al progetto di rapporto di valutazione è stato poi trasmesso agli Stati membri, al richiedente e all’EFSA, e nel 2020 la Commissione ha adottato il rapporto di riesame relativo alla fenpirazamina.
Specifiche tecniche e profilo tossicologico
Nel rapporto di riesame la Commissione ha ritenuto che le specifiche tecniche dovessero basarsi sulla produzione commerciale. Durante la valutazione è stata individuata l’idrazina come impurezza rilevante, presente sia nei lotti pilota sia in quelli commerciali, con preoccupazioni di natura tossicologica. Per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, la Commissione ha stabilito che il tenore massimo dell’impurezza non debba superare lo 0,0001% (1 mg/kg) nel materiale tecnico.
Modifiche all’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
Per la riga 25 relativa alla fenpirazamina, la voce "Purezza" viene sostituita con un testo che indica una purezza ≥ 960 g/kg e specifica che l’idrazina non può eccedere lo 0,0001% (1 mg/kg). La voce "Disposizioni specifiche" precisa che, ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere considerate le conclusioni del rapporto di riesame sulla fenpirazamina, incluse le relative appendici I e II, e che la purezza indicata si basa sulla produzione di un impianto commerciale.
Misure transitorie per gli Stati membri
Gli Stati membri devono adeguare, se necessario, le autorizzazioni in essere per i prodotti fitosanitari contenenti fenpirazamina entro il 6 luglio 2021. Il regolamento prevede anche che, se viene concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, questo sia il più breve possibile e non si estenda oltre il 6 luglio 2022.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle condizioni di approvazione
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per la fenpirazamina, con sostituzione delle voci relative a "Purezza" e "Disposizioni specifiche". La purezza minima è fissata a ≥ 960 g/kg e le specifiche si basano sulla produzione di un impianto commerciale, non più su lotti pilota.
Limite per l’impurezza idrazina
È introdotto un vincolo specifico per l’idrazina, indicata come impurezza di fabbricazione tossicologicamente rilevante: il suo tenore massimo nel materiale tecnico non deve superare lo 0,0001% (1 mg/kg).
Adeguamento delle autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni in vigore dei prodotti fitosanitari contenenti fenpirazamina entro il 6 luglio 2021.
Periodo di tolleranza
Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve essere il più breve possibile e comunque terminare entro il 6 luglio 2022.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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