Regolamento (UE) 2021/464
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/464 della Commissione del 17 marzo 2021 relativo alla non approvazione dell’estratto di pepe di cayenna, Capsicum annuum L., varietà annuum, gruppo longum, come sostanza di base in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la non approvazione dell’estratto di pepe di cayenna come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha ritenuto non soddisfatte le condizioni dell’articolo 23, in particolare per l’incertezza sulle specifiche della sostanza, sui suoi componenti e sui profili di destino e comportamento ambientale, nonché per i dubbi sulla tossicità verso specie non bersaglio e sui possibili profili di pericolosità per la salute umana. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non impedisce la presentazione di una nuova domanda.
Non approvazione dell’estratto di pepe di cayenna (Capsicum annuum L., varietà annuum, gruppo longum) come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza "estratto di pepe di cayenna, Capsicum annuum L., varietà annuum, gruppo longum" nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con riguardo alla sua eventuale qualificazione come "sostanza di base". Il regolamento riguarda l’esito della domanda presentata da Bio Natural Protect e produce effetti in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altri prodotti o sostanze, né preclude la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Non approvazione dell’estratto di pepe di cayenna come sostanza di base
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/464 della Commissione conclude la procedura avviata ai fini dell’eventuale approvazione dell’estratto di pepe di cayenna, Capsicum annuum L., varietà annuum, gruppo longum, come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione, sulla base della valutazione tecnica dell’EFSA e dell’esame svolto nel comitato permanente, ritiene non dimostrato il soddisfacimento delle condizioni richieste dall’articolo 23 del regolamento quadro sui prodotti fitosanitari.
Contesto procedurale e base giuridica
La domanda iniziale è stata presentata il 14 marzo 2018 da Bio Natural Protect e successivamente aggiornata il 23 maggio 2019. La Commissione ha richiesto il supporto scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha trasmesso il 31 marzo 2020 una relazione tecnica. Il regolamento è adottato in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Criticità evidenziate nella valutazione scientifica
Dai considerando emerge che l’EFSA ha rilevato diversi profili di incertezza e preoccupazione:
- le specifiche della sostanza proposta, inclusa la capsaicina quale principale componente attivo, non erano sufficientemente definite;
- il destino e il comportamento ambientale di alcuni componenti, compresa la capsaicina, risultavano incerti;
- erano necessari ulteriori studi sulla tossicità per tutte le specie non bersaglio;
- dalle prove presentate in sede ECHA poteva derivare la necessità di classificare alcuni componenti come nocivi se ingeriti e responsabili di gravi lesioni oculari e irritazioni cutanee.
Il testo richiama inoltre un parere del precedente Comitato scientifico dell’alimentazione umana, che aveva individuato un potenziale genotossico nella capsaicina. È altresì rilevato che non era disponibile alcuna valutazione pertinente effettuata conformemente ad altri atti normativi dell’Unione, come richiesto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Esito finale: non approvazione come sostanza di base
La Commissione, dopo aver trasmesso al comitato permanente la relazione di esame e il progetto di regolamento il 17 luglio 2020, ha invitato il richiedente a presentare osservazioni. Tali osservazioni sono state esaminate, ma non sono state ritenute idonee a dissipare i motivi di preoccupazione. Ne consegue l’adozione dell’articolo 1, che dispone la non approvazione della sostanza come sostanza di base.
Effetti e possibilità di nuova istanza
Il regolamento precisa espressamente che la non approvazione non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste ulteriori disposizioni transitorie o derogatorie nel testo fornito.
Disposizioni principali
Esito della procedura di approvazione
L’articolo 1 stabilisce che la sostanza estratto di pepe di cayenna, Capsicum annuum L., varietà annuum, gruppo longum, non è approvata come sostanza di base.
Motivi della non approvazione
Dai considerando emerge che l’EFSA ha rilevato che le specifiche della sostanza proposta, inclusa la capsaicina, non erano ben definite; il destino e il comportamento ambientale di alcuni componenti risultavano incerti; erano necessari ulteriori studi sulla tossicità per le specie non bersaglio; inoltre poteva rendersi necessaria una classificazione dei componenti come nocivi se ingeriti, causa di gravi lesioni oculari e irritazioni cutanee.
Base giuridica e procedimento
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha esaminato la domanda ricevuta il 14 marzo 2018 e aggiornata il 23 maggio 2019, ha acquisito la relazione tecnica EFSA del 31 marzo 2020, ha trasmesso relazione di esame e progetto di regolamento al comitato permanente il 17 luglio 2020 e ha valutato le osservazioni del richiedente.
Possibilità di nuova domanda
Il regolamento precisa che la non approvazione non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione dell’estratto di pepe di cayenna come sostanza di base conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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