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Ordinanza

Ordinanza n. 10814/2026 - Roma, Sezione 3Q

per Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 2978/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott.ssa Sara Foderaro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 1030/2020, pubblicata in data 24/09/2024 e notificata il 05/11/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202601680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né la richiesta di astreinte. Ritenendo opportuno acquisire chiarimenti sui fatti di causa e sulle censure dedotte, ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione resistente: il Ministero deve depositare una relazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 1° dicembre 2026 per il prosieguo.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione del giudicato costituito da una sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 settembre 2024, notificata il 5 novembre 2024 e dichiarata passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il testo dell'ordinanza non specifica le condotte concrete attraverso le quali l'amministrazione avrebbe omesso o ritardato l'esecuzione, né le ulteriori censure dedotte.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente ha richiamato la disposizione quale fondamento della richiesta di fissazione di una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide tale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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