Cassazione Civile, Ordinanza n. 30167/2025 del 15/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un immobile ad uso commerciale in relazione al quale due soggetti detenevano porzioni diverse della superficie. Uno di essi aveva pagato al Comune l’intera TARI per gli anni 2014-2018 e aveva poi chiesto all’altra detentrice la restituzione della quota, prima in via di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e, in subordine, ex art. 2041 c.c.; la controparte aveva eccepito di non essere la soggetto passivo corretto e aveva proposto domanda riconvenzionale per il rimborso di spese di luce e gas sostenute per l’intero immobile. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda di rimborso della TARI e rigettato la riconvenzionale; il Tribunale aveva confermato, ritenendo che la detentrice dell’immobile fosse obbligata in solido al pagamento della TARI e che la domanda sulle utenze fosse esclusa dalla pattuizione contenuta nell’atto di risoluzione consensuale. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1299 e 2697 c.c., lamentando che il Tribunale avesse erroneamente individuato la sua titolarità passiva e avesse trascurato il contratto di locazione e il relativo onere probatorio; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2041 c.c., sostenendo che la motivazione fosse apparente nel rigetto della domanda riconvenzionale e che, nonostante la clausola dell’atto di risoluzione, dovesse comunque essere riconosciuto il rimborso pro quota delle utenze in base all’ingiustificato arricchimento della controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché generico, privo dell’osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e perché diretto a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito sulla non contestazione e sulla qualità di detentrice dell’immobile, oltre che infondato nella parte in cui negava l’applicabilità dell’art. 1299 c.c. e dell’art. 2697 c.c.; ha ribadito che la TARI grava su chi occupa o detiene il bene e che, in caso di pluralità di detentori, l’obbligazione è solidale. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, da un lato, mirava in realtà a un riesame del merito sulla valutazione dell’atto di risoluzione consensuale che poneva le utenze a carico della ricorrente, e, dall’altro, difettava di specifica illustrazione del dedotto vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la controparte è rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
richiamato quale titolo della domanda di ripetizione dell’indebito, ma ritenuto non applicabile perché il pagamento non era stato eseguito dalla controparte/beneficiario diretto bensì verso il Comune.
art. 2041 c.c.
invocato in via subordinata o riconvenzionale, ma escluso perché l’asserito arricchimento traeva origine da una pattuizione volontaria e non da locupletazione senza giusta causa.
art. 1299 c.c.
richiamato come fondamento dell’azione di regresso tra condebitori solidali; la Corte ha ritenuto corretto il suo impiego alla luce della solidarietà passiva per la TARI.
art. 2697 c.c.
la doglianza è stata dichiarata inammissibile poiché si risolveva nella contestazione della valutazione delle prove, non nell’erronea ripartizione dell’onere della prova.
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica illustrazione delle ragioni del vizio dedotto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte ha rilevato la mancanza di specifica trascrizione/riproduzione degli atti e documenti richiamati, con conseguente inammissibilità del motivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, commi 645, 646, 647 e 648, l. n. 147/2013
"in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"
la disciplina TARI è letta nel senso che i possessori/detentori dell’immobile sono coobbligati in solido per l’unica obbligazione tributaria.
art. 1, comma 642, l. n. 147/2013
richiamato come norma che assoggetta alla TARI chi occupa o detiene il bene, non solo il conduttore in senso tecnico.
art. 63 d.lgs. n. 507 del 1993
richiamato come precedente disciplina che individua come debitori del tributo coloro che occupano o detengono il bene.
art. 1140, comma 2, c.c.
richiamato solo per escludere che la nozione tributaria di detenzione si limiti alla detenzione civilistica in senso tecnico.
Massime di principio
- Ai fini della TARI, soggetto passivo non è soltanto il conduttore in senso civilistico, ma chiunque occupi o detenga di fatto il bene, potendo disporne a qualsiasi titolo; la pluralità di occupanti o detentori comporta solidarietà passiva per l’unica obbligazione tributaria.
- L’azione di regresso ex art. 1299 c.c. è esperibile tra condebitori solidali che abbiano pagato l’intero debito comune, anche quando la solidarietà derivi direttamente dalla legge tributaria.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile quando, sotto l’apparenza della violazione di legge, si mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- La doglianza di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. deve essere specificamente illustrata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito contestare l’apprezzamento della non contestazione o della sussistenza della detenzione materiale dell’immobile se il giudice di merito ha motivato in modo non apparente e coerente con gli atti richiamati.
- L’azione generale di arricchimento senza causa è esclusa quando l’assetto economico tra le parti deriva da un atto negoziale volontariamente sottoscritto, che disciplina espressamente l’imputazione di un costo e la relativa obbligazione.
- La deduzione di vizi fondati su documenti e atti di merito richiede il rispetto dell’onere di specifica indicazione e riproduzione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; il semplice richiamo al documento non è sufficiente.
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