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Ordinanza

Ordinanza n. 266/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 266/2024 depositata e resa pubblica il 24.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 447/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.10.2024, anche aifini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 20.11.2025;

Giustizia amministrativa202500888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso sull’ammissibilità del ricorso né sulla domanda di ottemperanza. Ha rilevato d’ufficio la possibile invalidità della procura alle liti e ha disposto il contraddittorio ex art. 73, comma 3, c.p.a., invitando le parti a depositare memorie esclusivamente su tale questione entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 23 aprile 2026.

TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Ancona n. 266/2024, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 266/2024, Sezione Lavoro e Previdenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato. Il TAR ha rilevato che la procura alle liti deve essere sottoscritta dalla ricorrente e autenticata secondo le norme vigenti. La procura allegata al ricorso appare invece rilasciata a un soggetto diverso dalla ricorrente. Tale vizio potrebbe determinare l’inammissibilità del ricorso per mancanza di una procura alle liti idonea. Il giudice ha quindi sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile inammissibilità, limitando il contraddittorio a tale profilo.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    sottopone alle parti la questione di inammissibilità

    Impone al giudice, prima di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di provocare il contraddittorio delle parti su tale questione.

  • art. 24 c.p.a.

    Richiamato implicitamente dalla disciplina della procura alle liti nel processo amministrativo; dal testo non emerge una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve provocare il contraddittorio delle parti sulla questione prima di decidere, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La procura alle liti deve risultare ritualmente sottoscritta dalla parte ricorrente e autenticata secondo le norme vigenti; qualora appaia rilasciata da o a soggetto diverso dalla parte, il vizio può comportare l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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